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Risarcimento sempre commisurato al tempo trascorso tra licenziamento e reintegra

Con la Sentenza n. 19774 pubblicata il 4 ottobre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla quantificazione dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore prima ingiustamente licenziato e poi reintegrato.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che anche all'indomani della Riforma Fornero che ha stabilito un limite risarcitorio pari a 12 mensilità, detto indennizzo va commisurato:sia al periodo intercorso tra licenziamento e reintegra, sia all'eventuale retribuzione percepita nel frattempo in relazione ad altro rapporto di lavoro (aliunde perceptum).

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