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Bonus ricerca e sviluppo e incentivi comunitari: Risoluzione

Con Risoluzione 25 gennaio 2017, n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013) con gli incentivi comunitari.In particolare, il documento di prassi riconferma che è ammesso il cumulo tra il credito d'imposta e gli incentivi comunitari per attività in ricerca e sviluppo a condizione però che questo non ecceda i costi sostenuti dall'impresa. Infatti, dopo aver calcolato il credito di imposta teoricamente spettante, al lordo dei costi comuni ai due incentivi, 'il contribuente dovrà verificare che l'ammontare derivante dalla somma dell'importo della sovvenzione comunitaria riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell'agevolazione. Ciò al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare'.

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Proroga invio spese sanitarie/veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria: Provvedimento

Con Provvedimento 25 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie/veterinarie 2016.In particolare, è previsto che:tutti soggetti tenuti all'invio delle spese sanitarie/veterinarie 2016 avranno tempo fino al 9 febbraio 2017 (anziché fino al 31 gennaio come previsto dalla norma) per la trasmissione telematica al Sistema TS.Si ricorda che quest'anno tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrano anche le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica, gli ottici e i veterinari;il termine entro cui i contribuenti possono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2016 per l'elaborazione del 730 precompilato è posticipato al 9 marzo 2017. In pratica, i soggetti interessati potranno esercitare l'opposizione direttamente all'Agenzia fino al 31 gennaio 2017 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 accedendo direttamente all'area autenticata del sito internet del Sistema TS.

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Codici tributo per il versamento delle entrate da demanio marittimo: Risoluzione

Con Risoluzione 23 gennaio 2017, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite il Mod. F24 Elide, delle entrate da demanio marittimo, come previsto dal Decreto 19 novembre 2015.In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:'MA11' denominato 'Canoni derivanti dall'uso di beni demaniali marittimi - decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, e successive modificazioni';'MA12' denominato 'Indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale ai sensi della normativa vigente';'MA13' denominato 'Quota di canoni demaniali marittimi di spettanza regionale - articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, e successive modificazioni'.

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Prospetto informativo disabili: precisazioni sui soggetti obbligati all'invio

Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 454 del 23 gennaio 2017, precisa che:i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonchéi partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione,che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo.Viceversa, i datori di lavoro che hanno effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017.

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CIG: le istruzioni dell'INPS in applicazione del D.Lgs n. 148/2015

L'INPS, con la Circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, fornisce indicazioni in merito alla gestione della Cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga), alla luce di quanto previsto dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.Particolare attenzione è riservata a:adempimenti legati all'associazione dei singoli lavoratori con l'unità produttiva;gestione degli eventi di Cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga) e solidarietà precedenti e successivi al D.Lgs n. 148/2015;calcolo del contributo addizionale;rapporto tra la Cassa integrazione ed il TFR.L'Istituto provvede, inoltre, a fornire indicazioni in merito all'adeguamento in ambito UniEmens ed alla regolarizzazione del versamento del contributo addizionale.

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Recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova

Secondo la Corte di Cassazione deve essere accolto il ricorso dell'azienda contro la sentenza di merito, che ha invalidato il recesso del datore per il mancato superamento della prova da parte del lavoratore, dal momento che la motivazione risulta contraddittoria. Infatti la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1180 del 18 gennaio 2017, ha sottolineato che la pronuncia di merito, pur ammettendo la sussistenza di ampia discrezionalità del datore nel valutare l'esisto dell'esperimento, ha ritenuto il recesso illegittimo non in quanto sia stato determinato da motivi estranei alla prova, ma in quanto il giudizio negativo espresso dal datore non sarebbe giustificato, così contraddicendo le stesse premesse del ragionamento.

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Lavoro all'estero: le retribuzioni convenzionali per il 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto interministeriale 22 dicembre 2016 contenente le retribuzioni convenzionali che costituiscono la base di calcolo per l'anno 2017dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie edelle imposte sul reddito da lavoro dipendente,derivanti dall'attività lavorativa prestata all'estero da lavoratori italiani.

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Iva su energia elettrica a ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA)

Con Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sulla fornitura di energia elettrica a ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali.In particolare, il documento di prassi chiarisce che l'aliquota IVA agevolata del 10% riservata ai contratti di somministrazione di energia elettrica per uso domestico (n. 103, Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972) non è applicabile ai contratti di somministrazione di energia stipulati con ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali. Queste ultime, infatti, pongono in essere un'attività rilevante ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, n. 21, del medesimo DPR n. 633 del 1972.

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Cessione del ramo d'azienda: valida ai sensi dell'art. 2112 c.c. in presenza di trasferimento dei beni materiali

In materia di cessione del ramo d'azienda, la Corte di Cassazione ha chiarito che la stessa deve considerarsi operante qualora, oltre al profilo dipendente, lo stesso riguardi anche i beni materiali. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, ha precisato che ai fini dell'operatività del trasferimento/cessione del ramo d'azienda risulta necessario che lo stesso interessi, oltre al profilo dipendente, anche i beni materiali che risultino essenziali e necessari per lo svolgimento dell'attività ceduta. Diversamente non può considerarsi operante l'istituto in parola, così come codificato dall'art. 2112 c.c.

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Soppressione del codice tributo '8120': Risoluzione

Con Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la soppressione del codice tributo '8120', utilizzato per il pagamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, di cui all'articolo 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972. L'articolo 7-quater, D.L. n. 193/2016 ha infatti modificato il citato articolo 35, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA, senza applicazione della sanzione sopra indicata.Si è resa dunque necessaria la soppressione del codice tributo, a partire dal 1° febbraio 2017.

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