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Raccoglitori di tartufi: il codice '1040' per il versamento della ritenuta

Con Risoluzione 28 dicembre 2016, n. 123, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori di tartufi, non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, deve essere utilizzato il codice tributo '1040'.In particolare, l'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo regime fiscale previsto dall'art. 25-quater, D.P.R. n. 600/1973, decorre a partire dal 1° gennaio 2017.

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Per dichiarare l'unicità del datore di lavoro serve l'onere della prova

Con la Sentenza n. 160 del 5 gennaio 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla definizione di unicità del datore di lavoro in caso di gruppo aziendale.Nel caso specifico un lavoratore, non vedendosi erogate alcune spettanze alla cessazione del rapporto, aveva chiamato in causa diverse società del gruppo aziendale a cui apparteneva la propria impresa.La Suprema Corte ha sentenziato che non basta il collegamento economico funzionale tra le imprese per dimostrare l'unicità del datore di lavoro: va infatti provata la frode o la simulazione per disconoscere l'autonomia giuridica delle singole imprese del gruppo aziendale.

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Disponibile online la bozza del Mod. 730/2017: Comunicato stampa

Con Comunicato stampa 5 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la disponibilità, sul proprio sito internet, della bozza del Mod. 730/2017 corredata dalle relative istruzioni.Tra le principali novità si segnala:l'introduzione del rigo C4 per indicare i premi di risultato percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato non superiori a 2.000 euro o a 2.500 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;la predisposizione del rigo E14 per fruire della detrazione (19%) sui canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale in favore di contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;l'inserimento del nuovo rigo E58 destinato all'indicazione delle spese per l'arredo sostenute dalle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale. A tali soggetti, infatti, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016 nel limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale;l'introduzione del rigo E59 per fruire della detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2016 in relazione all'acquisto di un'abitazione di classe energetica A o B;l'istituzione del codice 7 da indicare nei righi E61 e E62 per fruire della detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;l'introduzione del rigo G12 per recuperare il credito d'imposta relativo all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarmi su immobili di civile abitazione.

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Regime forfetario e comunicazioni 36-bis, nuovi codici tributo: Risoluzione

Con Risoluzione 27 dicembre 2016, n. 122, sono stati istituti i codici tributo per effettuare il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/73, relativamente al regime forfetario.In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:'901C', denominato 'Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione – Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Interessi';'902C', denominato 'Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione – Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sanzioni';'903C', denominato 'Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Imposta';'904C', denominato 'Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Interessi';'905C', denominato 'Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sanzioni'.I nuovi codici sono utilizzabili nel caso in cui il contribuente destinatario della sopra citata comunicazione intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

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Presentazione delle domande di CIGO entro le ore 24 di oggi, 5 gennaio 2017

L'INPS, con il Messaggio n. 37 del 4 gennaio 2017, rende noto che, a causa di alcuni problemi tecnici che si sono verificati l'1 e il 2 gennaio 2017, il termine per l'invio delle domande telematiche CIGO in scadenza il 2 gennaio 2017 è prorogato fino alle ore 24 del 5 gennaio 2017 (giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in esame).

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Approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell'imposta sulle Transazioni Finanziarie

Con Provvedimento 4 gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell'imposta sulle Transazioni Finanziarie, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.In particolare, il provvedimento precisa che:il nuovo modello, che sostituisce quello approvato con Provvedimento 27 dicembre 2013, potrà essere utilizzato a decorrere dal 1° febbraio 2017 e deve essere presentato in via telematica;sono valide le dichiarazioni presentate con il vecchio modello entro il 31 gennaio 2017.

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Sistemi di videosorveglianza e allarme: Decreto in GU

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2016, n. 298 il Decreto MEF 6 dicembre 2016 che definisce i criteri e le procedure per l'accesso al credito di imposta per le spese sostenute nel 2016 per:l'installazione dei sistemi di video sorveglianza digitale o allarme, nonché la stipula di contratti con istituti di sorveglianza, dirette alla prevenzione di attività criminali. L'agevolazione, introdotta dal comma 982, Legge n. 208/2015, spetta alle persone fisiche per le somme sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo.

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Accordi di consolidamento: riconoscimento della prededuzione delle perdite pregresse

Con Risoluzione 27 dicembre 2016, n. 121, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento della prededuzione alle società aderenti al consolidato delle perdite fiscali trasferite in passato alla fiscal unit e non ancora utilizzate.In particolare, il documento di prassi illustra la disciplina relativa alla determinazione del reddito complessivo di periodo della fiscal unit escludendo la possibilità di riconoscere a ciascuna società aderente al regime della tassazione di gruppo il diritto alla prededuzione delle perdite fiscali trasferite in passato alla fiscal unit e non ancora utilizzate. Tuttavia, attraverso gli accordi di consolidamento, la consolidante e le consolidate possono autonomamente individuare, nel rispetto dei limiti normativi, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di arrivare al medesimo risultato. A tal fine è necessario predisporre una documentazione da cui sia possibile desumere l'ordine di utilizzo delle perdite all'interno della fiscal unit.

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Call center: prorogate le misure di sostegno al reddito

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 42 del 30 dicembre 2016, rende noto che sono disponibili le risorse per il ricorso agli interventi di sostegno al reddito a favore dei lavoratori del settore dei call-center.A riguardo, il Ministero ricorda che il suddetto trattamento è concedibile sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi ed a fronte della sussistenza di particolari requisiti in termini di organico e attuazione delle misure di stabilizzazione richieste.

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Dichiarazioni di intento, chiarimenti sull'utilizzo del nuovo modello: Risoluzione

Con Risoluzione 22 dicembre 2016, n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull'utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d'intento, approvato con Provvedimento 2 dicembre 2016 (si veda Seacinfo 3 dicembre 2016), utilizzabile a partire dagli acquisti da effettuare dal 1° marzo 2017, e che non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo.Tra i chiarimenti forniti, si precisa che nel caso in cui sia già stata inviata una dichiarazione con il vecchio modello, con un periodo ad esempio dall'1/1/2017 al 31/12/2017, la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modello.

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