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Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e dello Sport: i chiarimenti sui ricorsi amministrativi

L'INPS, nella Circolare n. 84 del 29 aprile 2015, fornisce le ultime indicazioni per la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.In particolare l'Istituto chiarisce che, a decorrere dal 29 aprile 2015, avverso i provvedimenti amministrativi in materia di prestazioni previdenziali adottati dalla Direzione di area metropolitana di Roma relativamente alla Linea di prodotto servizio Polo Specialistico denominato 'Previdenza PALS', è proponibile ricorso amministrativo in unica istanza al Presidente dell'Istituto, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dei suddetti provvedimenti.

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Ultimo giorno utile per versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici

Si segnala che in data odierna, 30 aprile 2015, scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari tramite Mod. F24 telematico, con la possibilità di scomputare l'eventuale acconto versato per il 2014 con il modello F23.In particolare, come è stato ricordato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28 aprile 2015, n. 43, i codici tributi per l'assolvimento dell'imposta in esame sono i seguenti:'2501' denominato 'Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014';'2502' denominato 'Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI';'2503' denominato 'Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI'.

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Istituti Tecnici Superiori, chiarimenti delle Entrate

Con Circolare 24 aprile 2015, n. 17, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito fra l'altro dei chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese di istruzione e dei canoni di locazione per gli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).In particolare, il documento di prassi precisa che: tali enti possono essere collocati ad un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e quella universitaria; di conseguenza le tasse pagate per l'iscrizione agli I.T.S. sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e) TUIR, in misura pari al 19%;viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti 'iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest'ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa' (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, TUIR), in quanto i corsi seguiti presso gli ITS non sono equiparabili a corsi di laurea universitari.

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Riduzione del tasso medio di tariffa: nota INAIL

Come noto, a seguito della Determina del Presidente dell'INAIL n. 286/2014, in data 22 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto 3 marzo 2015 con il quale vengono ridefinite le aliquote di sconto relative all'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività, contenute nell'art. 24 del DM 12 dicembre 2000.Il decreto in esame è, ad oggi, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.A riguardo l'INAIL, con la Circolare n. 51 del 29 aprile 2015, precisa che le nuove percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione disposte dal suddetto Decreto si applicano per la definizione delle istanze presentate per l'anno in corso e la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per l'anno 2015.

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Effetti dell'incostituzionalità della Robin Tax: Circolare

Con Circolare 28 aprile 2015, n. 18, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito delle precisazioni in merito agli effetti fiscali conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità della Robin Hood Tax (Rht) per il settore energetico e ha dato risposta ad alcuni dubbi interpretativi posti di recente all'Agenzia sull'applicazione di detta addizionale IRES.In particolare, la Circolare precisa che la declaratoria di incostituzionalità della Rht non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti periodi d'imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015). Pertanto:i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno tenuti, per il 2014, al versamento del saldo entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2015, a completamento degli acconti versati nel 2014. Tali soggetti non saranno assoggettati alla Rht a partire dal periodo d'imposta 2015.i soggetti il cui esercizio sociale non è coincidente con l'anno solare, non saranno assoggettati alla Rht a partire dal periodo d'imposta in corso al 12 febbraio 2015 (chiusura dell'esercizio successiva a tale data).

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Scomputabile l'acconto del bollo sui documenti informatici: Risoluzione

Con Risoluzione 28 aprile 2015, n. 43, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al pagamento dell'imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 17 giugno 2014.In particolare, l'Agenzia, dopo aver ricordato che l'assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici deve avvenire tramite F24 telematico entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ha precisato che l'acconto dovuto per il 2014, già versato con il modello F23 cartaceo, può essere scomputato dal pagamento da effettuare in un'unica soluzione con l'F24 telematico entro il 30 aprile 2015. Se l'acconto versato risulta superiore all'imposta effettivamente dovuta, la differenza può essere richiesta a rimborso.

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Controlli automatizzati sul 770 non sufficienti a provare l'omissione contributiva

In materia di omissioni contributive, la Corte di Cassazione ha chiarito che i soli controlli automatizzati sul modello 770 non sono sufficienti, di per sé, a provare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e configurare, pertanto, il relativo reato.Nella Sentenza n. 17710 del 28 aprile 2015, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un'impresa, ha sentenziato che il solo contenuto del modello 770 non è sufficiente a provare l'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate. Si segnala, peraltro, che la sentenza di cui sopra è contraria all'indirizzo che ormai costituisce giurisprudenza prevalente, dato dalla stessa Corte, secondo il quale il reato di omesso versamento di ritenute certificate può essere provato mediante documenti, testimoni o indizi, tra i quali rientrano anche i controlli automatizzati sul 770.

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Manutenzione degli indumenti di lavoro a carico del datore

Secondo la Corte di Cassazione non spetta al dipendente ma al datore di lavoro (nel caso di specie un'azienda attiva nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti) provvedere alla manutenzione degli indumenti di lavoro, compreso il lavaggio degli stessi. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8585 del 28 aprile 2015, ha precisato che l'idoneità degli indumenti di protezione, che il datore deve mettere a disposizione dei lavoratori, deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, lo stesso non può non essere a carico del datore di lavoro.

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Socio lavoratore: applicabili i minimi retributivi del CCNL Cooperative

In materia di retribuzione per i soci di cooperative, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la stessa non può risultare inferiore a quella prevista per i lavoratori dipendenti nel CCNL sottoscritto da LegaCoop e ConfCooperative.Nello specifico il Ministero del Lavoro, con la Lettera Circolare n. 7068 del 28 aprile 2015, ha precisato che, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

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Il datore subentrante risarcisce se non versa alla cassa sanitaria dopo il passaggio di dipendenti

Con la Sentenza n. 8594 del 28 aprile 2015, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione interviene in merito al risarcimento delle spese sanitarie sostenute in caso di mancato versamento alla cassa sanitaria prevista dalla contrattazione collettiva.In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento al lavoratore che, a seguito di un passaggio per operazione societaria, non si era più visto versati i contributi alla cassa sanitaria ai quali aveva provveduto il precedente datore di lavoro.Nonostante il nuovo assetto proprietario avesse provveduto a degli esborsi una tantum decisi unilateralmente e il danno reale al lavoratore non sia quantificabile, il datore è condannato al risarcimento del danno richiesto dal lavoratore.

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