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Trattare come malattia l'assenza del lavoratore che non presenta il certificato impedisce il licenziamento

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il licenziamento operato da un'azienda nei confronti di un dipendente che, assente per malattia, non ha presentato un regolare certificato medico. L'azienda, infatti, ha implicitamente riconosciuto come malattia il periodo di assenza, prima richiedendo formalmente il certificato medico al lavoratore, mediante l'invio di una raccomandata allo stesso e, in seguito, indicando l'assenza nel prospetto paga come 'aspettativa per malattia al 50%'.Dalla Sentenza n. 1025 del 21 gennaio 2015, emerge che, con tale operato, l'azienda ha di fatto 'sbagliato strategia': di fronte al comportamento del lavoratore poteva scattare la sanzione espulsiva, ma solo dopo aver esperito i passaggi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (procedimento disciplinare), mentre è escluso il licenziamento immediato del lavoratore e, in merito, a nulla vale la previsione del regolamento interno all'azienda che considera dimissionario chi, per più di dieci giorni, non si presenta al lavoro senza giustificazione. La Suprema corte chiarisce che non è possibile introdurre un 'terzo genere' di recesso oltre al licenziamento e alle dimissioni volontarie: la contrattazione collettiva non può, infatti, prevedere un comportamento del lavoratore significativo della volontà di recedere dal rapporto senza ammettere prova contraria. Al datore non resta che reintegrare il lavoratore.

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Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto: domande entro il 31 gennaio 2015

L'INPS, con la Circolare n. 8 del 21 gennaio 2015, ricorda che il 31 gennaio 2015 è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di riconoscimento dei benefici previsti per gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, esposti all'amianto durante l'attività lavorativa.La domandadeve essere presentata, con la relativa documentazione, alla competente struttura territoriale dell'INPS,è disponibile sul sito www.inps.it nella sezione moduli assicurato/pensionato – codice AP98 -'Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto'.

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Licenziamento valido in base alla gravità dell'addebito: non rileva il metodo della contestazione

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della validità del provvedimento espulsivo non rileva il metodo utilizzato dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare per la contestazione, purché siano rispettate le finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1026 del 21 gennaio 2015, ha precisato che non ha rilevanza il giudizio del datore sulla gravità dei fatti contestati al lavoratore, dal momento che compete al giudice di merito l'apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione irrogata, il quale, se adeguatamente motivato, si sottrae al riesame in sede di legittimità.

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Dirigenti industria: bonus, fringe e previdenza integrativa non utili a TFR

Con la Sentenza n. 1032 del 21 gennaio 2015, la Corte di Cassazione interviene in merito all'accantonamento a TFR su alcune voci della retribuzione in costanza di un rapporto di lavoro subordinato di un lavoratore, al quale viene applicato il CCNL dei dirigenti dell'industria.In particolare, la Corte ha confermato l'esclusione dalla retribuzione utile a TFR, in quanto esplicitamente stabilita dalla contrattazione collettiva applicata al lavoratore, delle seguenti voci:premio erogato a raggiungimento di determinati obiettivi produttivi;contribuzione versata a previdenza complementare;valore del fringe benefit auto.

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Nuova convenzione INPS/INAIL per la gestione degli eventi di dubbia competenza

INPS e INAIL hanno stipulato, in data 14 dicembre 2014, una nuova convenzione per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza. La convenzione fa seguito a quella sottoscritta dai due Istituti nel 2008.L'INPS, con il Messaggio n. 474 del 21 gennaio 2015, anticipando i contenuti di una circolare congiunta INPS/INAIL di prossima pubblicazione sulle novità della predetta convenzione, evidenzia che l'anticipazione delle somme spettanti al lavoratore avverrà con modalità diverse a seconda dell'Ente erogatore che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente. In particolare, nell'ipotesi in cui si tratti dell'INAIL, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, se si tratta, invece, dell'INPS, l'erogazione della prestazione economica risulta pari all'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

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Start-up a vocazione sociale: Circolare MISE

Con Circolare 20 gennaio 2015, n. 3677, il MISE ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento dello status di start-up innovativa a vocazione sociale.In particolare, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012, la promozione di iniziative di pubblico interesse è un requisito per riconoscere lo status di start-up a vocazione sociale; tale riconoscimento deve 'necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art 25, comma 8, coerentemente con il regime di pubblicità di cui al comma 10 dello stesso articolo, […] tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente'.

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Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione di contratto preliminare

Con Risoluzione 19 gennaio 2015, n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione del contratto preliminare.In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i corrispettivi percepiti dalla cessione del contratto preliminare di acquisto di un immobile possono essere inclusi fra i redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l), TUIR).

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Tirocinio per inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone: definite le linee guida

Con Accordo del 18 dicembre 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definito le linee guida per l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.Più precisamente, i suddetti tirocini sono rivolti alle persone prese in carico dal servizio sociale e/o dai servizi sanitari competenti e possono avere una durata non superiore a 24 mesi.

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INPGI: minimali e massimali per il 2015

L'INPGI, con la Circolare n. 1 del 20 gennaio 2015, fornisce i minimi retributivi e contributivi per l'anno 2015, nonché il massimale imponibile e le aliquote contributive relative alla Gestione Separata.In particolare, dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato in euro 47,68 giornalieri, pari ad euro 1.240,00 mensili. L'aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, si applica sulla parte eccedente l'importo annuo di euro 44.888,00, pari ad un importo mensile di euro 3.741,00. Il massimale imponibile è fissato, per l'anno 2015, in 100.324,00 euro. Restano invariate le aliquote contributive relative alla Gestione Separata INPGI.

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Licenziamento: illegittimo se legato a furto di tenue valore e condizioni transitorie del lavoratore

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi illegittimo il provvedimento espulsivo comminato nei confronti del lavoratore, che sia stato scoperto ad impadronirsi illegittimamente di beni aziendali di esiguo valore.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 854 del 20 gennaio 2015, ha precisato che il provvedimento espulsivo non può operare legittimamente nel caso in cui il lavoratore, a fronte di una carriera irreprensibile, venga scoperto a rubare beni aziendali di esiguo valore in un arco temporale specifico in cui il suo stato psicologico è condizionato da dimostrabili problemi personali e familiari. In tale caso la Corte non nega la presenza della fattispecie delittuosa, ma opera una valutazione di proporzionalità della stessa.

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