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Contributi al fondo pensioni aziendale fuori dal TFR

I contributi versati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori al fondo pensionistico aziendale e al pagamento delle differenze non rientrano nella base di computo del TFR. Così la Corte di Cassazione si è espressa, con la Sentenza n. 19275 del 29 settembre 2015, sul ricorso di un gruppo di lavoratori contro l'azienda ex datrice di lavoro, che aveva escluso tali somme dal calcolo del TFR.La Suprema Corte ha spiegato che tali importi, seppur versati a favore dei dipendenti, non entrano nella loro disponibilità patrimoniale immediata in quanto non c'è un versamento diretto del datore di lavoro e il beneficio da essi derivante è costituito dalla pensione integrativa che gli stessi percepiranno alla maturazione dei requisiti previsti dallo statuto del fondo e non al termine del rapporto lavorativo. Pertanto, chiarita la natura contributiva e non retributiva di tali importi, è corretto il comportamento dell'azienda che non li ha considerati nel calcolare il TFR dei lavoratori ricorrenti.

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Aiuti alle imprese sociali, decreto in G.U.

Sulla Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2015, n. 224, è stato pubblicato il Decreto MISE 3 luglio 2015 relativo alle agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.Con successivo provvedimento che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, vanno definite le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti interessati.

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Approvato il modello per richiedere il credito d'imposta in favore degli enti previdenziali: Provvedimento

Con Provvedimento 28 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare che effettuano investimenti finanziari a medio lungo termine, istituito dall'art. 1, comma da 91 a 94, Legge di Stabilità 2015.In particolare, con il Provvedimento in esame è stato tra l'altro precisato che:il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, esclusivamente in compensazione;la richiesta del credito va presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite una società del gruppo o tramite gli intermediari abilitati attraverso i canali Entratel o Fisconline, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, a partire dal 2016.

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Negato il risarcimento danni se non viene provato il demansionamento

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 19044 del 25 settembre 2015, interviene in merito ad un caso di presunta dequalificazione di un lavoratore a seguito del trasferimento ad altro reparto. Nella fattispecie i giudici di merito hanno respinto il ricorso e, dunque, hanno escluso l'ipotesi di dequalificazione nei confronti di un lavoratore che impiegato come avvocato in una banca, è stato trasferito dal settore contenzioso al servizio legali e affari generali.Tale decisione, infatti, rientra tra le discrezionalità del datore di lavoro e non è stata dimostrata da parte del lavoratore, che si sentiva discriminato per il suo impegno nell'organizzazione dei lavoratori, la diminuzione di 'caratura' nel raffronto tra le funzioni svolte prima e dopo il trasferimento.

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Nuovo redditometro, decreto in G.U.

Sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2015, n. 223, è stato pubblicato il D.M. 16 settembre 2015 relativo all'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche sui periodi d'imposta a partire dal 2011.Nelle nuove tabelle contenute nel presente decreto sono individuate le spese risultanti da dati disponibili presenti in Anagrafe tributaria (ad esempio, spese per consumi in caso di possesso di automobile). Eventuali informazioni in Anagrafe sono considerate prevalenti rispetto ai valori calcolati induttivamente.

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Chiarimenti in merito alla conservazione elettronica dei documenti fiscali: Risoluzione

Con Risoluzione 25 settembre 2015, n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, nel caso in cui il conservatore dei documenti informatici sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, non vi è obbligo di comunicarne gli estremi identificativi all'Amministrazione Finanziaria (tramite il Mod. AA7/10 o Mod. AA9/12), considerando anche che detti dati sono riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione. Il D.M. 17 giugno 2014 ha stabilito, invece, che il contribuente:deve comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari in relazione al periodo di imposta di riferimento tramite la compilazione del rigo RS140 del Mod. UNICO PF (ovvero dei righi RS104 e RS40, rispettivamente dei Modd. UNICO SC e SP);in caso di controlli, può esibire i documenti conservati anche per via telematica, fermo restando che deve renderli leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico presso la propria sede ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto.

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Dequalificazione a seguito della riclassificazione del personale: respinto il ricorso del lavoratore che continua a svolgere le stesse mansioni

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 19037 del 25 settembre 2015, interviene in merito ad un caso di presunta dequalificazione di un lavoratore a seguito della riclassificazione del personale disposta dall'imprenditore nell'ambito di un processo di rinnovo dell'assetto organizzativo. Nello specifico, il lavoratore lamentava che, in conseguenza della predetta riclassificazione, gli era stata riconosciuta una qualifica inferiore a quella che, a suo avviso, gli sarebbe dovuta spettare.I giudici di merito hanno respinto il ricorso e, dunque, hanno escluso l'ipotesi di dequalificazione nei confronti del lavoratore in questione. Gli stessi giudici hanno evidenziato che il nuovo assetto era stato concordato con le associazioni sindacali che avevano allegato all'accordo le tabelle di derivazione dal vecchio al nuovo sistema e che la qualifica assegnata al lavoratore in questione corrispondeva perfettamente con la predetta tabella. In sostanza, non si è determinata alcuna violazione anche in considerazione del fatto che il lavoratore aveva continuato a svolgere le mansioni di prima.

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Jobs Act: l'INPS fornisce i primi chiarimenti in merito alle domande di CIGO e Fondi di solidarietà

L'INPS, con il Messaggio n. 5919 del 24 settembre 2015, fornisce le prime istruzioni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015 recante 'Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione del Jobs Act (Legge n. 183/2014). I chiarimenti vertono sulla presentazione delle domande di CIGO e di Fondi di solidarietà. In particolare l'Istituto precisa che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa:precedenti al 24 settembre (data di entrata in vigore del decreto) possono continuare ad essere presentate dalle aziende con le 'vecchie' modalità, verificatisi a partire dal 24 settembre devono seguire la nuova disciplina che prevede l'inoltro dall'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario e dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale (distinti per unità produttiva).In una prima fase, l'elenco degli addetti all'unità produttiva può essere fornito in una fase successiva all'invio della domanda. Il relativo file denominato 'Tracciato per invio beneficiari' è disponibile sul sito INPS, percorso Servizi online, Servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, 'Flusso web', link 'Documentazione' o per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà al link 'Invio domande fondi di solidarietà – 'area di download', nella cartella .zip 'allegati in formato .pdf'.

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Certificato penale del casellario giudiziale e cambio appalto: precisazioni del Ministero del Lavoro

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 22 del 24 settembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale in caso di cambio appalto.Il Ministero evidenzia, innanzitutto, che nelle ipotesi di cambio appalto si verifica la successione di diversi appaltatori nella esecuzione di un servizio per il medesimo committente, con il passaggio del personale impiegato nell'appalto dall'impresa uscente a quella subentrante. I dipendenti, pertanto, risultano impegnati nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità.Ne consegue, quindi, che per il personale avente un contatto diretto e regolare con minori, l'impresa subentrante non è tenuta ad alcun adempimento ulteriore, nella misura in cui abbia acquisito la documentazione di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 già in possesso del precedente appaltatore.

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Proroga dei contratti a termine sulla base della normativa emergenziale

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'Interpello n. 21 del 24 settembre 2015 avanzato dall'ANCI, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato prevista per il personale del Comune dell'Aquila e dei Comuni del c.d. Cratere del sisma del 6 aprile 2009, in ragione dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015 e alla conseguente abrogazione del D.Lgs n. 368/2001. In particolare, viene precisato che, nonostante il mutamento del quadro normativo, rimangono ferme le deroghe per la proroga dei contratti a termine stipulati dalle amministrazioni pubbliche sulla base della normativa emergenziale, anche relativamente alla possibilità di superare il limite dei 36 mesi.

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