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In arrivo centomila lettere dall'Agenzia delle Entrate per segnalare possibili anomalie ai cittadini

Con Provvedimento 24 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono in arrivo, via PEC o via posta ordinaria, circa centomila lettere ai contribuenti per segnalare possibili errori o semplici dimenticanze nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2012.In particolare, se il contribuente riconosce i rilievi evidenziati dall'Agenzia può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta (art. 13, D.Lgs n. 472/1997). Se, invece, il contribuente ritiene che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono a disposizione i numeri 848.800.444 e 06/96668907, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis (canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici) che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

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'Dopo di noi': Legge in G.U.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146 la Legge 22 giugno 2016, n. 112 contenente disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.In particolare, la Legge in esame, c.d. 'Dopo di noi', dal punto di vista fiscale prevede una serie di esenzioni ed agevolazioni tributarie per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili privi di un sostegno familiare, ossia:esenzione dall'imposta di successione e donazione;riduzione di aliquote e franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili; innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte;agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nel caso di istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave.

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Le somme erogate ai lavoratori dopo la fine del rapporto di lavoro sono da assoggettare a contribuzione

La Corte di Cassazione, confermando la decisione della corte di secondo grado, ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori a seguito di un accordo sottoscritto dopo la chiusura del rapporto lavorativo, devono considerarsi a tutti gli effetti come 'mera retribuzione', e pertanto sono da assoggettare a contribuzione.La Sentenza n. 13057 del 23 giugno 2016 risolve così la questione sorta tra un datore di lavoro e l'INPGI, che chiedeva più di 700.000 euro di contributi. La non contestualità dell'accordo alla cessazione del rapporto non può far rientrare tali importi in un incentivo all'esodo; pertanto le somme in questione 'sono funzionalmente collegate al predetto rapporto di lavoro ed hanno così natura retributiva'. Inoltre, sottolinea la Corte, gli accordi individuali sottoscritti mancavano degli elementi necessari a configurare le erogazioni quali incentivi all'esodo.

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Credito d'imposta in favore degli enti previdenziali pari al 100%

Con Provvedimento 23 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito nel 100% la misura percentuale massima del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare (art. 1, commi da 91 a 94, L. n. 190/2014) spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2016.In particolare, il provvedimento precisa che:il credito d'imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;l'Agenzia, attraverso controlli automatizzati, verifica la spettanza del credito e il rispetto del limite utilizzato. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello con ricevuta, consultabile sul sito delle Entrate.Con Risoluzione 23 giugno 2016, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo codice tributo; si tratta del nuovo codice '6867'.

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Illegittimo il licenziamento se il dipendente di banca non comunica al datore gli sviluppi processuali

Con la Sentenza n. 13049 pubblicata il 23 giugno 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito all'illegittimità del licenziamento del dipendente nel caso in cui quest'ultimo sia coinvolto in un procedimento giudiziario non collegato all'attività lavorativa.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che nell'ipotesi di un dipendente che comunica al datore solo di aver ricevuto un avviso di garanzia e non renda poi noti gli sviluppi processuali, l'eventuale licenziamento risulta illegittimo: nel caso di specie infatti il CCNL applicato (CCNL del credito) impone al lavoratore il solo obbligo di comunicare l'avviso di garanzia e non anche i risultati delle fasi processuali.

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Caparra incassata per la compravendita non perfezionata soggetta a IRPEF

Con Sentenza 31 maggio 2016, n. 11307, la Corte di Cassazione ha stabilito che la caparra stabilita nel preliminare di compravendita incassata dal promissario venditore è imponibile in quanto la prestazione principale, rimasta ineseguita, avrebbe costituito reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, TUIR.In particolare, i giudici hanno evidenziato la natura risarcitoria della caparra incassata dal promissario venditore per inadempimento della parte promissaria acquirente e di conseguenza hanno stabilito l'assoggettamento della somma ad IRPEF come plusvalenza imponibile.

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Tassazione separata: illegittima la cartella di pagamento se prima non è stata inviata la comunicazione della liquidazione

Con la Sentenza n. 12927 del 22 giugno 2016 la Cassazione rileva che, in tema di riscossione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata, l'Agenzia delle Entrate è obbligata a comunicare l'esito dell'attività di liquidazione.In mancanza di tale comunicazione è illegittima la cartella di pagamento in quanto l'omissione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo.

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Canone TV in bolletta: ulteriori chiarimenti delle Entrate

Con Circolare 21 giugno 2016, n. 29, l'Agenzia delle Entrate specifica le regole di determinazione del canone dovuto in relazione alle casistiche che si possono verificare.In particolare, il documento di prassi fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti:il contesto normativo;l'individuazione delle utenze addebitabili (utenze residenziali, presenza di più utenze, volture e switch);la determinazione degli importi da addebitare (importo del canone dovuto per il 2016; rate di pagamento del canone). La Circolare contiene inoltre delle tabelle con gli importi da versare in relazione alle varie fattispecie analizzate e le risposte ai casi particolari riguardanti il primo anno di addebito.

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Anomalie su liquidazioni ultra milionarie: Provvedimento

Con Provvedimento 21 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art.1, commi da 634 a 636, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha definito le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, informazioni riguardanti la mancata tassazione ordinaria della quota, eccedente il milione di euro, delle indennità e dei compensi il cui diritto alla percezione è maturato dal 1° gennaio 2011, legati alla cessazione di un rapporto di:lavoro dipendente; collaborazione coordinata e continuativa.Il contribuente potrà porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

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Cassazione: legittimo il divieto di cumulo dell'INPGI

Con la Sentenza n. 12671 del 20 giugno 2016 la Cassazione afferma che l'INPGI può stabile un tetto al cumulo tra pensione e reddito di lavoro. Risulta pertanto legittimo il tetto (pari a euro 21.927,03) posto dall'art. 15 del Regolamento con riferimento alle pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione.Nello specifico, la Suprema Corte ritiene che non sussista un obbligo in capo all'INPGI ad adeguarsi alle regole previste per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

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