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Cessione d'azienda con riserva di proprietà in caso di inadempimento del compratore, Risoluzione

Con Risoluzione 13 ottobre 2016, n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alle conseguenze provenienti dalla risoluzione di un contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà in caso di inadempimento del compratore.In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito ai seguenti argomenti:regime di responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti dall'acquirente, in caso di esercizio di riserva di proprietà;trattamento ai fini IRES e IRAP riservato al venditore del credito residuo non incassato;tassazione ai fini IRES e IRAP, da riservare all'indennità che il giudice potrebbe disporre a carico del venditore quale 'reductio ad equitatem' (comma 2, art. 1526, c.c.);obblighi ai fini dell'imposta di registro, in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700, c.p.c..

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Nuovo Modello IPEA per lo scomputo delle perdite pregresse nei processi di accertamento

Con Provvedimento 12 ottobre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente.In particolare, il modello in esame:dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato 'IPEA', reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it dal 12 ottobre 2016 (non più quindi tramite PEC);sostituisce quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 (vedi SeacInfo 12 aprile 2016), il quale non potrà più essere utilizzato dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento in esame.

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Il danno da demansionamento può essere quantificato in via presuntiva

Con la Sentenza n. 20677 del 2016 la Suprema Corte è intervenuta in merito alla quantificazione del risarcimento per danno da demansionamento di un lavoratore dipendente di un istituto bancario. Nel caso di specie la Suprema Corte, nel confermare che il danno da dequalificazione professionale non è automaticamente insito nel demansionamento, ha anche affermato che la quantificazione di detto danno può avvenire anche indirettamente valutando indici quali:la durata della dequalificazione;l'emarginazione del dipendente, nonchél'impoverimento delle esperienze professionali.

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Lavoro intermittente: illegittimo il ricorso per le ragioni oggettive se il CCNL lo esclude

Il Ministero del Lavoro, con Parere del 4 ottobre 2016 n. 18194, si pronuncia in relazione alla legittimità del ricorso al lavoro intermittente nell'ipotesi in cui il contratto collettivo di categoria stabilisca il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne giustifichino l'applicazione.Il Ministero, nel ricordare che l'art. 13 del D.Lgs n. 81/2015 demanda al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente, riconosce che le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale. In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi (meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e più di 55 anni).Tutto ciò implica che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non sussistano i requisiti soggettivi, l'assenza delle condizioni legittimanti l'utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

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INAIL: limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi dal 1° luglio 2016

L'INAIL, con la Circolare n. 36 dell'11 ottobre 2016, comunica i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo. Gli importi sono stati determinati sulla base del Decreto 29 luglio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha confermato, nella misure vigenti dal 1° luglio 2015, il minimale e il massimale di rendita nelle misure rispettivamente di euro 16.195,20 ed euro 30.076,80.Si ricorda che il consueto adeguamento non è stato effettuato poiché la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno 2015 rispetto all'anno 2014 è risultato negativo.

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L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di ravvedimento operoso: Circolare

Con Circolare 12 ottobre 2016, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), la quale è stata oggetto di due interventi normativi ad opera della Legge di Stabilità 2015 e da ultimo dal D.Lgs. n. 158/2015 (con decorrenza 1° gennaio 2016).In particolare, nel documento di prassi in esame, l'Agenzia fornisce precisazioni in merito agli adempimenti ed alle sanzioni applicabili, distinguendo le diverse situazioni a seconda che vi siano violazioni dichiarative configurabili:nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

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Chiarimenti sui regimi speciali in base al nuovo Codice doganale: Nota delle Dogane

Con Nota 10 ottobre 2016, n. 84724, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sui regimi speciali in vigore a seguito del nuovo Codice Doganale (c.d. 'CDU') in vigore dal 1° maggio 2016.In particolare sono analizzati:trasformazione sotto controllo doganale;perfezionamento attivo;perfezionamento passivo;uso finale.

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Il repêchage è onere del datore di lavoro: senza prova il licenziamento è illegittimo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20436 dell'11 ottobre 2016, ha stabilito l'illegittimità del licenziamento operato dal datore di lavoro che non ha provato l'impossibilità di repêchage del lavoratore, anche se questi non collabora indicando le posizioni in azienda in cui potrebbe essere ricollocato.I giudici della Suprema Corte, smentendo un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il lavoratore deve contribuire al tentativo di repêchage, ha voluto dare seguito alle ultime interpretazioni della norma (art. 5 Legge n. 604/1966), che vede inequivocabilmente l'onere della prova a carico del datore di lavoro, nonché considerando anche la facilità di questi nel conoscere la realtà aziendale e pertanto le possibili alternative lavorative per il dipendente, cosa che questi, invece, può non conoscere ovvero conosce sicuramente meno del proprio datore.

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Licenziato grazie all'investigatore il dipendente in malattia che finge una visita medica

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, assente dal lavoro per malattia, che non si fa trovare in casa e finge un controllo medico, a nulla rilevando che la scoperta sia stata fatta da investigatori privati assunti dal datore di lavoro. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 20433 dell'11 ottobre 2016, ha chiarito che sono ammessi gli accertamenti datoriali demandati ad un'agenzia investigativa privata e riguardanti comportamenti extralavorativi, che risultano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo.

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Con il pagamento in nero delle retribuzioni scatta l'evasione contributiva

Con la Sentenza n. 42845 dell'11 ottobre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla responsabilità penale per evasione contributiva in caso di pagamento in nero dei lavoratori.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che siano sufficienti anche gli esborsi in nero delle spettanze ai lavoratori per far scattare il reato anche penalmente perseguibile di evasione contributiva.

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