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Deposito contratti secondo livello con qualsiasi utenza di Cliclavoro

Il Ministero del Lavoro, con una nota postata sul sito www.cliclavoro.gov.it, comunica che a partire dal giorno 8 giugno 2016 il deposito dei contratti di secondo livello, previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e necessario per poter fruire delle agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato, alle partecipazioni agli utili o alle misure di welfare aziendale, può avvenire con qualsiasi utenza di Cliclavoro associata all'azienda.Di conseguenza, non è più necessario che l'utenza con la quale si procede al deposito del contratto sia associata al legale rappresentante o all'amministratore delegato.

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Gli operai agricoli a tempo indeterminato dei coltivatori diretti possono avere accesso alla CISOA

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 10593 del 13 maggio 2016 in risposta ad un quesito posto dalle associazioni professionali agricole (Confagricoltura, Coldiretti, Cia), chiarisce che i coltivatori diretti hanno diritto ad accedere, per i propri dipendenti, alla Cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa) pur essendo esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la relativa contribuzione.Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle istruzioni dell'INPS che, in merito all'indicazione delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale (ora Fondo di integrazione salariale) aveva fatto rientrare anche i coltivatori diretti. Al riguardo il Ministero ribadisce che l'integrazione salariale di cui alla Legge n. 457/72 spetta a tutti gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, compresi quelli dipendenti dai coltivatori diretti; pertanto, questi ultimi non sono assoggettati alla disciplina del Fondo di solidarietà residuale (istituito esclusivamente per i settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale).

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Compilazione quadro RR: chiarimenti INPS

Con Circolare 8 giugno 2016, n. 97, l'INPS ha fornito gli annuali chiarimenti sulla:compilazione del quadro RR, Mod. UNICO;riscossione dei contributi dovuti a saldo per il 2015 e in acconto per il 2016;per gli iscritti all'IVS e alla Gestione separata INPS.Nel documento di prassi viene ribadito che nel caso di versamento al 16 luglio 2016 con maggiorazione ed in presenza di compensazione, si deve comunque maggiorare l'importo a debito dello 0,40%, prima di effettuare la compensazione stessa.Ai fini del calcolo della base imponibile viene indirettamente confermato che il reddito di riferimento è quello rilevante ai fini IRPEF anche nel caso in cui abbia usufruito dell'agevolazione del maxi ammortamento.

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Pubblicato il decreto del MEF che individua i beneficiari delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016 il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante le categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs n. 147/2015).Il Decreto definisce anche le ipotesi di divieto di cumulo e decadenza.

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Al via il recupero degli incentivi della piccola mobilità

L'INPS, con il Messaggio n. 2554 dell'8 giugno 2016, fornisce le istruzioni operative per effettuare il recupero degli sgravi contributivi previsti in favore dei datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori dalla cosiddetta 'piccola mobilità'.In un primo momento, per l'anno 2013, non era stata disposta la proroga della norme che, da un lato, consentivano ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende di piccole dimensioni di iscriversi nelle liste di mobilità, dall'altro, rifinanziavano gli incentivi inerenti al reimpiego degli stessi lavoratori. L'INPS, pertanto, in via prudenziale, aveva ritenuto anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza per la fruizione degli incentivi connessi a rapporti agevolati instaurati prima del 2013. Successivamente, la Legge di Stabilità 2015 aveva sbloccato le risorse necessarie per finanziare i predetti incentivi. Mancavano, a questo punto, solo le istruzioni da parte dell'INPS per provvedere ai relativi recuperi a cura dei datori di lavoro interessati.

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Il mancato versamento di contributi dovuto all'incertezza dei dati da comunicare configura omissione ma esclude l'evasione contributiva

Laddove la norma che dispone degli adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro può essere soggetta a interpretazioni discordanti, l'ente previdenziale non può ritenere sussistente l'evasione contributiva anziché il più lieve reato di omissione contributiva, in quanto la possibilità di interpretare la norma in modi diversi può escludere, di fatto, il fine fraudolento, salvo prova contraria, della condotta del datore di lavoro.Con questo principio la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 11626 del 7 giugno 2016, ha risolto la diatriba tra l'INPS e un'impresa privata circa il contenuto dell'ex articolo 1, comma 39, della Legge n. 243/2004: il contrasto sulle informazioni da fornire all'ente previdenziale in base a questa norma, nel caso in specie, è sufficiente ad escludere che il datore di lavoro abbia volutamente occultato rapporti e retribuzioni al fine di non versare contributi.

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Codici tributo per recuperare l'IRES a seguito della decadenza degli incentivi start-up: Risoluzione

Con Risoluzione 30 maggio 2016, n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il Mod. F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative, ai sensi dell'articolo 29, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.In particolare, i nuovi codici tributo sono i seguenti:'2016' denominato 'Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012';'2017' denominato 'Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012.'

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Bonus per le microimprese localizzate nella ZTF istituita nei comuni nella Lombardia

Con Provvedimento 6 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 445, della Legge n. 208/2015, nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.In particolare, il provvedimento stabilisce che:l'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU, esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, per la sola annualità 2016;la fruizione dell'agevolazione avviene mediante riduzione dei versamenti da fare tramite modello F24; quest'ultimo deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Fisconline e Entratel), pena lo scarto dell'operazione (con risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo);l'Agenzia delle entrate deve verificare, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa.

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INPS: precisazioni sulle esclusioni dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato

L'INPS, con la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016, interviene per fornire chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori subordinati del settore privato.Come noto, infatti, è prevista l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore privato la cui assenza dipenda da:patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.L'Istituto allega alla circolare in esame le linee guida per l'individuazione delle patologie che danno diritto al predetto esonero.

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Interpello sui nuovi investimenti: Circolare

Con Circolare 1° giugno 2016, n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo e alle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti, introdotto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.In particolare, l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto del Decreto 29 aprile 2016 emanato dal MEF in attuazione del sopracitato D.Lgs. n. 147/2016, ha fornito indicazioni in merito alla nuova tipologia di interpello, trattando i seguenti aspetti:soggetti ammessi alla presentazione dell'istanza;ambito oggettivo;modalità di presentazione dell'istanza;contenuto dell'istanza;regolarizzazione dell'istanza;inammissibilità dell'istanza;attività istruttoria;efficacia della risposta;coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso;rapporto con il regime dell'adempimento collaborativo.

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