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Quando la non immediata contestazione dell'illecito rende legittimo il licenziamento

Con la Sentenza n. 21439 pubblicata il 21 ottobre 2015, la Corte di Cassazione interviene in merito alla legittimità di un licenziamento a seguito di una contestazione avvenuta a distanza di tempo dall'illecito commesso.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che il differimento della contestazione, nella contingenza del caso, rende comunque il licenziamento legittimo, in quanto la non immediatezza della contestazione è stata causata dalla difficoltà di reperimento di informazioni per la definizione e l'accertamento dell'esistenza dell'illecito stesso.

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Decreto 'Patent box' pubblicato sul sito del MISE: Comunicato

Con Comunicato 20 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244/2015, il MISE ha annunciato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del D.M. 30 luglio 2015, c.d. Decreto 'Patent box'. La norma in oggetto contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 37 a 45, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come successivamente modificato dal D.L. n. 3/2015, concernente il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

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Codici tributo per versamento delle somme a seguito di comunicazioni ex art. 36-bis: Risoluzione

Con Risoluzione 20 ottobre 2015, n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, da utilizzare nel caso in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.I nuovi codici sono:'991B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Imposta';'992B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Interessi';'993B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sanzioni';'994B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Imposta';'995B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Interessi';'996B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Sanzioni'.

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Il lavoratore non può richiedere l'applicazione di istituti dell'accordo collettivo superato da uno successivo

Azienda e sindacati siglano un nuovo accordo collettivo che sostituisce il precedente, che di per sé non aveva una scadenza prefissata, modificando alcuni istituti contrattuali. Il lavoratore non può pretendere di aderire al nuovo accordo per i soli istituti che risultano migliorativi, chiedendo contestualmente l'applicazione degli incentivi economici previsti dall'accordo precedente, in quanto non è possibile aderire ad un accordo sindacale in modo parziale: l'applicazione deve essere integrale. Così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21232 del 20 ottobre 2015 ha respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che non ci può essere commistione tra due contratti collettivi successivi, salvo espressa volontà delle parti contraenti gli stessi: l'ultimo accordo deve intendersi sostitutivo in toto del precedente. Di conseguenza, è in errore il lavoratore che chiede l'applicazione di istituti derivanti dall'accordo precedente, in quanto questo è di fatto scaduto e quindi manca la fonte di legittimazione degli istituti interessati.

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Indennità risarcitoria in caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine conclusi prima dell'introduzione della nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ad opera del D.Lgs n. 81/2015, trova applicazione l'indennità a forfait stabilita dal Collegato lavoro (art. 32 della Legge n. 183/2010), in quanto quella prevista dal decreto può essere meno favorevole al lavoratore: base di calcolo è l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non quella globale di fatto.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015, ha chiarito che, in assenza di disposizioni transitorie, è da ritenersi che la norma che regola l'indennità nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (art. 28 del D.Lgs n. 81/2015) non è retroattiva e, quindi, è applicabile soltanto ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (25 giugno 2015).

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Redditi percepiti da più sostituti d'imposta: le Entrate invitano i contribuenti a presentare la dichiarazione dei redditi

Con Comunicato stampa 19 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sta inviando delle lettere al fine di invitare i contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2014, a verificare la propria posizione in autonomia ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli.In particolare, l'Agenzia ha precisato che i soggetti che ricevono detta comunicazione possono presentare il Mod. UNICO PF entro il 29 dicembre 2015 (ossia, entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre), beneficiando, grazie all'istituto del ravvedimento operoso, di una riduzione delle sanzioni dovute per:la presentazione tardiva della dichiarazione (euro 25,00);non aver versato quanto eventualmente dovuto (3,75%).

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Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici: Risoluzione

Con Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito all'INPS il regime fiscale da applicare ai compensi versati ad un professionista.Nel documento di prassi viene analizzato il caso di un medico dipendente di una ASL in rapporto esclusivo, che ha svolto l'attività di consulente tecnico d'ufficio.In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha precisato che per un corretto inquadramento fiscale dei compensi, il soggetto erogatore deve verificare se la prestazione medico – legale svolta sia resa:nell'ambito di un procedimento penale: in tal caso, l'attività costituisce esercizio di una pubblica funzione e il trattamento fiscale va determinato ex art. 50, comma 1, lettera f), TUIR (indennità, gettoni di presenza, etc). Solo se detta attività è svolta nell'esercizio d'impresa/lavoro autonomo assume rilevanza ai fini IVA, con la conseguenza che la prestazione è assoggettata al tributo e deve essere documentata con fattura elettronica;per finalità assicurative, amministrative e simili: in questo caso, se l'attività di consulenza è svolta con carattere di:abitualità, il reddito va assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR con la conseguente applicabilità della disciplina dell'art 54, TUIR che implica l'obbligo di fatturazione elettronica (se chi eroga i compensi è qualificato come PA);occasionalità, i relativi redditi onorari vanno qualificati come redditi diversi ex art. 67,comma 1, lett. l), TUIR e sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

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Il risarcimento richiesto dal dipendente spetta per intero se non viene contestato

In caso di licenziamento illegittimo, l'importo richiesto dal lavoratore a titolo di risarcimento spetta per intero a meno che il datore di lavoro non contesti nel merito le basi di calcolo su cui tale importo è stato calcolato, e il giudice non può disporre diversamente accogliendo i conteggi del datore senza tale contestazione.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20844 pubblicata il 15 ottobre 2015, ha infatti precisato che 'nel rito del lavoro, il convenuto (il datore di lavoro) ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore (il lavoratore), ai sensi degli articoli 167 e 416 del c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma'.

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Esclusione della subordinazione per esiguità delle ore lavorate e mancanza di eterodirezione

La Corte di Cassazione ha statuito l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in presenza di elementi quali l'esiguità delle ore lavorate, la mancanza di uno stipendio predeterminato e della prova di eterodirezione da parte del presunto datore di lavoro. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21023 del 16 ottobre 2015, ha confermato che la subordinazione va intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore con conseguente assoggettamento alle sue direttive riguardo le modalità di esecuzione dell'attività, mentre elementi come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione possono avere un valore indicativo ma mai determinante.

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Cassazione: no alla mobilità per i lavoratori il cui reparto è soppresso se idonei ad occupare posizioni di altri reparti

Con la Sentenza n. 21015 del 16 ottobre 2015 la Cassazione interviene in merito alla procedura di licenziamento collettivo, ed in particolare nel merito dei criteri di scelta affermando che 'il datore non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti al reparto o settore ove sono ravvisati esuberi, se essi siano idonei, per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda, ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzate.'In sostanza, la Suprema Corte afferma che non possono essere messi in mobilità lavoratori addetti al reparto dove sono stati ravvisati esuberi, se risultano idonei ad occupare posizioni in altri reparti.

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