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Maxi ammortamento: Legge di Stabilità 2016

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di Stabilità 2016). Tra le novità il disegno di legge prevede che per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.In particolare, relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.Sono esclusi dall'incremento gli investimenti:in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;in fabbricati e costruzioni;in particolari tipologie di beni individuati dalla norma.

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Chiarimenti sui rimborsi IVA: Circolare

Con Circolare 27 ottobre 2015, n. 35 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni interpretative relative ai rimborsi IVA ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 175/2014, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell'IVA di gruppo.Il documento di prassi precisa, tra l'altro, che è possibile presentare la dichiarazione integrativa con cui viene richiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di conformità, sia per revocare, in tutto o in parte, l'importo originariamente richiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione.

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Il rifiuto del part-time legittima il licenziamento solo se c'è prova dell'esistenza e del perdurare della crisi e l'impossibilità di mantenere il tempo pieno

Il rifiuto della trasformazione da full time a part time non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (art. 5, c. 1, D.Lgs n. 61/2000): peraltro, la giurisprudenza comunitaria impone l'interpretazione secondo la quale, se il datore di lavoro prova l'esistenza di effettive esigenze economico-organizzative in virtù delle quali non può più mantenere in forza il lavoratore a tempo pieno, nonché il nesso tra queste e il provvedimento espulsivo, il licenziamento è legittimo.Fermo restando tale assunto, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21875 pubblicata il 27 ottobre 2015, ha accolto il ricorso di una lavoratrice licenziata perché aveva rifiutato la trasformazione del rapporto da full time a part time: l'azienda aveva sì perso una commessa importante, operando il licenziamento sulla base della crisi economica conseguente, ma la lavoratrice ha prodotto documenti atti a dimostrare che la medesima commessa, tre mesi dopo il licenziamento, era stata riaffidata all'azienda. Tale fatto cambia le sorti della causa giudiziaria: ai fini del giustificato motivo oggettivo, la crisi deve sì esistere al momento del licenziamento ma anche perdurare nel tempo, aspetto che la Corte Territoriale non tiene in considerazione non accogliendo la documentazione fornita in proposito dalla lavoratrice.I giudici della Corte Suprema affermano invece la presentabilità delle prove addotte dalla lavoratrice per dimostrare il riaffido della commessa all'azienda, non applicandosi il divieto in tale senso imposto dall'art. 1, c. 59 della Legge Fornero, in quanto il documento di prova è stato disponibile solo dopo il deposito del ricorso al Tribunale e risulta fondamentale ai fini della decisione.

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Contribuzione CADIPROF ed EBIPRO per gli studi professionali: esposizione su UniEmens

L'INPS, con il Messaggio n. 6579 del 27 ottobre 2015, interviene riguardo all'esposizione sulla denuncia UniEmens della contribuzione dovuta dai datori di lavoro - studi professionali per il finanziamento degli enti bilaterali (CADIPROF ed EBIPRO).L'Istituto, ricordando che CADIPROF, già convenzionata con l'INPS per la riscossione dei predetti contributi da versare tramite F24, è obbligata, ai sensi dell'articolo 13 del CCNL, a riversare ad EBIPRO parte della contribuzione, rende noto che ai fini di una corretta ripartizione delle due componenti viene istituito nel flusso Uniemens, in corrispondenza dell'elemento "CodConv", di "Conv" di "ConvBilat", il nuovo codice ASSB avente il significato di 'quota individuale di competenza EBIPRO'.Resta fermo il versamento dell'intera contribuzione tramite modello F24 utilizzando il codice causale ASSP.

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Esonero contributivo triennale applicabile anche alle assunzione a tempo indeterminato di giornalisti

Con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 52 del 15 ottobre 2015 l'INPGI ha disposto che le disposizioni in materia di esonero contributivo triennale previste dalla Legge di Stabilità 2015, troveranno applicazione anche con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti.L'esonero avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 a condizione che venga presentata, da parte del datore di lavoro, apposita istanza ovvero che lo stesso abbia richiesto l'attribuzione dei benefici di cui alla delibera INPGI n. 50/2014.

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Dirigenti e primi livelli: il patto di prova non può superare i 3 mesi

In materia di patto di prova, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi illegittimo il patto di prova relativo ad un rapporto di lavoro con un dirigente o un primo livello, qualora lo stesso abbia una durata superiore ai 3 mesi.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21874 del 27 ottobre 2015, ha precisato che in materia di patto di prova risulta necessario fare riferimento alla previsione di cui all'art. 2096 del codice civile ed al relativo rimando al R.D.L. n. 1825/1924, il quale risulta non abrogato e tutt'oggi in vigore.

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Il canone di locazione non percepito non deve essere fatturato: Cassazione

Con Sentenza 23 ottobre 2015, n. 21621, la Corte di Cassazione ha chiarito che per le locazioni soggette ad IVA, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo; di conseguenza, in caso di morosità del conduttore il locatore non è tenuto ad emettere fattura.Diversamente, per quanto riguarda le imposte dirette non è richiesta, ai fini dell'imponibilità del canone, la materiale percezione dello stesso, che va quindi dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione.

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L'omesso versamento di ritenute è ancora reato

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'omesso versamento di ritenute previdenziali è ancora catalogabile come reato e non come illecito amministrativo, nonostante la Legge n. 67/2014 deleghi al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di rivedere la disciplina sanzionatoria di alcuni reati, prevedendo nel caso dell'omesso versamento di contributi per una somma inferiore a dieci mila euro su base annua, la depenalizzazione da reato ad illecito amministrativo.La Sentenza n. 42678 emanata il 23 ottobre 2015 ha infatti precisato che la depenalizzazione del reato in specie si avrà nel momento in cui verranno emanati i decreti legislativi anzidetti ma, fino a quel momento, è ancora pienamente in vigore l'articolo 2 della Legge n. 638/1983 che non prevede soglie sotto le quali il reato è depenalizzato.

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Cassazione: legittimo il licenziamento se la crisi aziendale è documentabile

Con la Sentenza n. 21631 pubblicata il 23 ottobre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile a difficoltà economiche dell'impresa.In particolare la Suprema Corte ha affermato che serve una prova certa e documentabile del reale calo del fatturato, affinché sussista il GMO nel procedere ai licenziamenti per riduzione del personale.

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Cessione di ramo d'azienda: se illegittima al lavoratore non spetta la retribuzione dal cedente

In materia di cessione di ramo d'azienda, la Corte di Cassazione ha chiarito che non deve considerarsi ammissibile la richiesta del dipendente in relazione alle retribuzioni maturate in capo al cedente, in caso di cessione del ramo d'azienda illegittima.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21721 del 26 ottobre 2015, ha precisato che, qualora l'atto di cessione risulti illegittimo, al lavoratore spetterà esclusivamente un'indennità di carattere risarcitorio che nella sua quantificazione dovrà seguire la logica dell'aliunde perceptum, ossia coprire le somme a titolo di eventuali differenze retributive tra quanto percepito dal cessionario e quanto avrebbe dovuto percepire dal cedente.

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