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Conguagli per il datore relativi alle assunzioni di disoccupati effettuate nel 2012

L'INPS, con Messaggio n. 5337 del 17 agosto 2015, ha comunicato il via libera ai conguagli relativi agli incentivi all'occupazione ex Legge n. 191/2009 (art. 2, commi 134, 135 e 151) per le assunzioni effettuate nel 2012 (a partire dal 2013 tali incentivi non sono stati prorogati) di lavoratori: disoccupati con almeno 50 anni di età, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.In particolare, l'Istituto precisa che i conguagli vanno effettuati tramite flusso Uniemens entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva riguardante il mese di luglio 2015.

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Riduzione contributiva in edilizia per il 2015: confermato l'11,50%

L'INPS, con il Messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015, rende noto cheper l'anno 2015 non è ancora intervenuto il decreto interministeriale che fissa la misura della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia, pertanto,dal 1° settembre 2015 le aziende edili possono inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari all'11,50%.

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Mancata presentazione dei modelli Dm 10: evasione contributiva

Secondo la Corte di Cassazione si è in presenza di evasione e non di omissione contributiva da parte del datore di lavoro che non presenta all'INPS i modelli Dm 10 per denunciare le retribuzioni mensili ed i contributi spettanti ai dipendenti. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17119 del 25 agosto 2015, ha sottolineato che l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati al fine di non versare i contributi o i premi dovuti e, pertanto, spetta al datore inadempiente fornire la prova della mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della sua buona fede.

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Appalto con i mezzi del committente: lecito se l'apporto dell'appaltatore è comunque tale da configurare rischio d'impresa

L'interposizione fittizia di manodopera può essere esclusa anche nel caso in cui l'appaltatore utilizzi mezzi o strumenti di proprietà del committente, se questi assumono rilevanza modesta rispetto al valore della lavorazione apportato da chi esegue il lavoro che conseguentemente si assume un vero rischio d'impresa.È questo il principio che emerge dalla Sentenza n. 17287 emanata dalla Corte di Cassazione il 28 agosto 2015. Nel caso in specie, la Suprema Corte ritiene non soddisfatto il principio suesposto, con la conseguenza che l'appalto, di fatto, costituisce il reato di interposizione fittizia di manodopera, con l'ulteriore risultato che il committente dell'opera è tenuto a risarcire il lavoratore dell'azienda appaltatrice per l'infortunio verificatosi durante le lavorazioni.

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Cassazione: indennità sostitutiva di ferie e preavviso non sono utili al TFR

Con Sentenza n. 17248 pubblicata il 27 agosto 2015, la Corte di Cassazione interviene in merito alla maturazione del TFR sulle indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso, liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro.In relazione alle due indennità la Suprema Corte ha stabilito che non siano utili alla maturazione del TFR visto che:l'indennità sostitutiva delle ferie non è utile in quanto, nel caso prospettato, la contrattazione collettiva applicata si esprimeva chiaramente in tal senso;l'indennità sostitutiva del preavviso invece si riferisce ad un periodo non lavorato successivo alla cessazione.

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INPS: chiarimenti per la fruizione del congedo parentale a ore

Con la Circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l'INPS ha fornito precisazioni sulle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore in attuazione di quanto previsto dal DLgs. N. 80/2015 (Jobs Act).In particolare la Circolare fornisce indicazioni in merito a:modifica all'art. 32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo parentale;criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria;contribuzione figurativa;modalità operative;istruzioni procedurali.

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Mod. 730 rettificativo con sanzione ridotta per CAF/professionisti entro il 10 novembre: Risoluzione

Come noto, l'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2015 è intervenuto modificando la disciplina delle sanzioni applicabile in caso di rilascio di visto di conformità, ovvero asseverazione, infedele o errata da parte di CAF e professionisti abilitati.In particolare, è stato previsto che i soggetti che rientrano nella casistica in esame, se provvedono, entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata commessa la violazione, a trasmettere la dichiarazione rettificativa del contribuente, hanno la possibilità di versare, entro la stessa data, una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997 (1/8 del 30% ovvero 3,75%).Per il versamento di tali somme è necessario indicare nel Mod. F24 il codice tributo '8925' istituito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 388/2007.Inoltre, per la corretta identificazione nel Mod. F24 del contribuente intestatario della dichiarazione oggetto dell'errato visto di conformità, con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2015, n. 69, è stato attivato il codice '73' denominato 'Contribuente'.Unitamente al nuovo codice '73', va riportato nel campo 'Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare' il codice fiscale del contribuente.

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Credito di imposta autotrasportatori per acquisto beni capitali: istituito il codice tributo

Con Risoluzione 30 luglio 2015, n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato istituito il codice tributo '6848' per l'utilizzo in compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, del credito d'imposta spettate per l'acquisto di beni capitali, ai sensi ai sensi dell'articolo 32-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133.

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L'aggressione al collega comporta il licenziamento

L'aggressione ad un collega, prima perpetuata in forma verbale e poi seguita dalla violenza fisica, legittima il licenziamento per giusta causa da parte dell'azienda, in quanto il comportamento costituisce una 'grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario', come precisa la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 16078 del 29 luglio 2015.I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alla condotta tenuta dal lavoratore, che per di più era il coordinatore di un servizio, ruolo di vertice per il quale è necessario possedere anche un equilibrio e una capacità di mediazione che evidentemente il soggetto non possedeva.

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