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Lavoro intermittente ed iscrizione nelle liste di mobilità

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha precisato che:in caso di assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato,senza indennità di disponibilità (quindi senza obbligo di risposta alla chiamata),tale lavoratore mantiene l'iscrizione nella lista.

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Licenziamento del dipendente per ritardo ed insubordinazione al superiore

Secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che, dopo aver fatto tardi al lavoro, risponde con un comportamento di insubordinazione al richiamo del superiore, come già avvenuto in precedenti occasioni. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 13680 del 3 luglio 2015, ha precisato che secondo il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare non è consentito licenziare per altri motivi, ma sussiste la possibilità di valutare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posi a fondamento del licenziamento, allo scopo di una valutazione delle complessiva gravità delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità della sanzione del datore.

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Cassazione: procedimento disciplinare non interrotto se la malattia è usata strumentalmente per ostacolarlo

Con Sentenza n. 13659 del 3 luglio 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'utilizzo strumentale di un evento di malattia da parte del lavoratore che aveva il fine di ostacolare e rallentare il procedimento disciplinare attivato nei suoi riguardi.In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il procedimento disciplinare attivato nei confronti di un dirigente non dovesse essere interrotto da un suo ricovero avvenuto il giorno successivo alla richiesta del lavoratore di un'audizione nell'ambito dell'iter di contestazione in atto.La Corte, infatti, ha sentenziato come al momento della richiesta di audizione il dirigente già sapesse del ricovero (avvenuto il giorno successivo) e della conseguente convalescenza post intervento durata 4 mesi e, pertanto, abbia utilizzato strumentalmente la cosa per ritardare gli effetti del procedimento disciplinare a suo carico.

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Richiesta di DURC per 'altri usi': i chiarimenti dell'INAIL

L'INAIL, nella Nota n. 4605 del 2 luglio 2015 comunica che sono stati effettuati adeguamenti all'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it. In particolare, l'applicativo è stato reso disponibile agli utenti esterni per la sola consultazione.L'unica richiesta di DURC effettuabile tramite www.sportellounicoprevidenziale.it è 'Altra tipologia' per 'Altri usi consentiti dalla legge', relativamente ai casi di:certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;pagamento di fatture dalle pubbliche amministrazioni (debiti scaduti al 31 dicembre 2012);emersione dei lavoratori extra-comunitari irregolarmente soggiornanti;esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere.

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Autotrasportatori, definiti gli importi delle deduzioni forfettarie

Con Comunicato stampa 2 luglio 2015 l'Agenzia delle entrate ha fissato gli importi della deduzione forfetaria di costi non documentati a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi, prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR. Per il 2014 gli importi di tali deduzioni sono fissate in:euro 18,00 giornalieri per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore fuori del Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti (pari ad euro 6,30);euro 30,00 giornalieri per viaggi oltre l'ambito sopra indicato.Con lo stesso Comunicato è stato inoltre precisato che le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

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La prescrizione nel reato di fatture false scatta dall'emissione dell'ultima di esse: Cassazione

Con Sentenza 2 luglio 2015, n. 27849, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di emissione di fatture false, ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato, rileva il momento in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura o dell'ultima di esse, nel caso in cui ci siano state più emissioni. Tale principio vale anche nel caso in cui la persona fisica che ha commesso il reato usi società diverse.Ai sensi del comma 2, art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, infatti, si considera unitario il reato in questione, commesso nella stesso periodo di imposta, a prescindere dal numero di fatture. Questa unitarietà si ripercuote anche sulla decorrenza della prescrizione.

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Assunzioni congiunte in agricoltura: istruzioni INPS

L'INPS, con la Circolare n. 131 del 2 luglio 2015, fornisce indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi alle assunzioni congiunte in agricoltura.Si ricorda, infatti, che dal 7 gennaio 2015 è consentito l'invio delle comunicazioni di instaurazione/cessazione/variazione di 'assunzioni congiunte in agricoltura' tramite l'applicazione 'Unilav-Cong' presente nel portale www.cliclavoro.it.In particolare, l'Istituto previdenziale illustra gli adempimenti del c.d. 'Referente unico'.

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CCNL Giornalisti: inefficace il licenziamento per la chiusura del giornale senza la comunicazione al comitato di redazione

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto inefficace il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè la chiusura della testata, operato dall'azienda nei confronti di un giornalista in mancanza della necessaria comunicazione al comitato di redazione almeno 72 ore prima del fatto, come previsto dall'articolo 34 del CCNL di categoria.Verificata la mancata comunicazione al Cdr, l'azienda ha sostenuto che la violazione della norma concretizzasse solo un'eventuale condotta antisindacale, ma i giudici della Corte Suprema, nella Sentenza n. 13575 del 2 luglio 2015, hanno letto il disposto contrattuale come adempimento obbligatorio da parte del direttore e dell'editore della testata, tanto più che è previsto anche un incontro con i sindacati nel caso di cessazione dell'attività di una testata al fine di verificare la possibilità di riassorbire i dipendenti licenziati. In mancanza di tali passaggi, quindi, la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, giudicando inefficace il licenziamento e disponendo il reintegro del lavoratore.

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Il professionista/CAF non è responsabile se l'errore è commesso dal sostituto d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, in occasione degli eventi organizzati recentemente dalla stampa specializzata, ha chiarito, tra l'altro, che la responsabilità del professionista/CAF è esclusa se, dal controllo formale del Mod. 730, emerge che l'errore è stato commesso dal sostituto d'imposta.Come confermato dalle Circolari n. 14/2013 e n. 7/2015, le verifiche a cui è tenuto il professionista/CAF che ha apposto il visto di conformità riguardano:le ritenute e addizionali risultanti dalle CU esibite dal contribuente;gli acconti versati o trattenuti;le deduzioni, le detrazioni e i crediti d'imposta;il riporto dell'eccedenza di credito dalla precedente dichiarazione.Il soggetto che presta assistenza fiscale non è infatti tenuto ad entrare nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d'imposta con la CU.Gli uffici quindi contesteranno la violazione direttamente al contribuente (e non all'intermediario) il quale potrà rivalersi in sede civilistica sul sostituto d'imposta.

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Invio del Mod. 730: in arrivo la proroga al 23 luglio 2015

È imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un DPCM, con il quale verrà disposto il differimento dal 7 luglio al 23 luglio 2015 del termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Mod. 730/2015 e dei risultati contabili Mod. 730-4 da parte dei CAF/professionisti abilitati.Il differimento riguarderà i CAF/professionisti abilitati che abbiano già trasmesso alla data del 7 luglio 2015 almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico.

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