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Studi di settore: dati disponibili per mettersi in regola

Con Provvedimento 18 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti le informazioni relative agli studi di settore al fine di semplificare gli adempimenti e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, anche alla luce della riforma del ravvedimento operoso.In particolare, l'Amministrazione finanziaria, oltre alla comunicazione di anomalie, mette a disposizione del contribuente:gli inviti a presentare i modelli studi di settore, se non ha provveduto;i modelli di studi di settore trasmessi;l'elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra il modello Unico e i dati degli studi di settore;le segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario per comunicare eventuali giustificazioni su situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi;le risposte inviate dal contribuente, anche tramite il suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

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Infortunio: il diritto al risarcimento segue le regole di prescrizione del reato contestato e non di quello oggetto dell'applicazione delle attenuanti

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno il termine di prescrizione da ritenersi applicabile è quello relativo al reato contestato e non quello relativo alla pena comminata in ragione dell'applicazione delle attenuanti.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12621 del 19 giugno 2015, ha precisato che ai fini del riconoscimento della richiesta di risarcimento danni da parte dei familiari del lavoratore deceduto, il termine prescrizionale sarà sempre quello relativo al reato contestato e non quello relativo alla pena oggetto di condanna, il qual ultimo risulterà speso più breve a fronte dell'applicazione delle attenuanti.

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Studi di settore approvate le specifiche tecniche e le correzioni ai modelli

Con Provvedimento 18 giugno 2015 l'Agenzia delle Entrate ha: approvato le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore; approvato i controlli di coerenza tra UNICO 2015 ed i modelli degli studi di settore ed integrati quelli afferenti i parametri;corretto alcuni refusi presenti nella modulistica degli studi di settore approvata per il periodo di imposta 2014. In particolare, sono stati rivisti i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti relativi agli studi WM21C, WM27A, WD19U, VG53U, VG82U, VG95U, WK05U e le istruzioni agli studi UG99U, WG61C, WG61G, WG61H e WG61F.

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Istituite le causali per i contributi degli psicologi: Risoluzione

Con Risoluzione 18 giugno 2015, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali per il versamento, tramite Mod. F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (E.N.P.A.P.).In particolare, di seguito, si riportano le nuove causali:'ECTR' - contributi (acconto/saldo);'ERPS' - riscatto periodi di studio;'EAPR' - riscatto anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell'Ente;'ESNZ' - sanzioni;'EINT' - interessi.

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Contribuzione volontaria: il divieto di cumulo non è incostituzionale

In materia di contribuzione volontaria, la Corte Costituzionale ha chiarito che non può considerarsi ammissibile la questione di costituzionalità relativa all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 184/1997 nella parte in cui la disposizione vieta il cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi di prosecuzione dell'attività lavorativa per un ridotto numero di ore e per redditi di importo inferiore a 3.000 euro annui.Nello specifico la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 114/2015, ha precisato che il ricorso deve considerarsi inammissibile nella misura in cui la Corte di Appello non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni per le quali risulta necessario applicare il divieto di cumulo.

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Termine al contratto giustificato dalla temporaneità e specificità rispetto ai dipendenti già in forza

In materia di qualificazione del rapporto di lavoro nell'ambito degli spettacoli televisivi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come rapporto a tempo indeterminato l'attività prestata da un 'realizzatore – decoratore' nell'ambito di diverse produzioni televisive in forza ad una decina di contratti a tempo determinato, per di più in presenza di altri dipendenti dell'azienda con analoghe mansioni e in forza a tempo indeterminato.I giudici della Corte Suprema hanno motivato la Sentenza n. 12432 del 16 giugno 2015, affermando che nell'ambito dello spettacolo il contratto a termine è giustificato laddove rispetti sia i requisiti di temporaneità e specificità, nonché la riconducibilità diretta e necessaria ad uno specifico programma o spettacolo, mentre la sola qualifica tecnica del lavoratore non può giustificare l'apposizione del termine. Venendo meno la riconducibilità al singolo programma, essendo il lavoratore impiegato in diverse produzioni, risulta illegittima l'apposizione del termine e quindi il rapporto si configura a tempo indeterminato.

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Fondi di solidarietà bilaterale: presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione

L'INPS, con la Circolare n. 122 del 17 giugno 2015, interviene per fornire indicazioni riguardo le modalità per la presentazione on-line delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale di cui all'art. 3 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).L'Istituto precisa che la procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l'invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.L'INPS, infine, elenca i Fondi ad oggi pienamente operativi per i quali può essere presentata domanda. Si tratta dei Fondi relativi al:settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.

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Niente licenziamento per mancanza temporanea dei titoli per svolgere la mansione

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che non possiede più i titoli per lo svolgimento della sua mansione, ma che riuscirebbe ad acquisirli con uno specifico corso. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12486 del 17 giugno 2015, ha chiarito che in tale ipotesi è ravvisabile un'impossibilità meramente temporanea a svolgere quella attività lavorativa e, pertanto, risulta precipitosa ed ingiustificata la decisione del datore di lavoro di irrogare la sanzione espulsiva.

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Esonero contributivo triennale: al via i controlli ispettivi

Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare n. 9960/2015, ha fornito indicazioni operative alle direzioni interregionali e territoriali e, per conoscenza, all'INPS e all'INAIL finalizzate ad identificare i casi di fruizione indebita dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.Alcune DTL hanno infatti segnalato comportamenti elusivi ritenuti non in linea con i principi della norma.

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