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Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE: chiarimenti INPS

Con Decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015 sono stati recepiti gli accordi sindacali per la costituzione presso l'INPS del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE. Con accordo integrativo sottoscritto il 30 novembre 2015 è stata adeguata la disciplina del Fondo alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7 del D.Lgs n. 148/2015 ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni.L'INPS, nella Circolare n. 28 dell'11 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito all'erogazione delle prestazioni, alla contribuzione di finanziamento ed alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS.

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CDS aziende no CIGS: ulteriori indicazioni ministeriali

Con la Circolare n. 8 del 12 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto in merito ai contratti di solidarietà difensivi per aziende non soggette alla disciplina CIGS (ex articolo 5 della Legge n. 236/1993).In particolare sono stati forniti chiarimenti in merito:all'abrogazione di tale ammortizzatore sociale, nonché all'efficacia dei contratti già stipulati;alle assunzioni di personale a tempo determinato in periodi coperti dalla solidarietà;agli obblighi formativi legati alla sicurezza sul lavoro;agli aspetti procedurali da parte delle DTL.

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Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico: chiarimenti INPS

Con Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 è stato recepito l'accordo sindacale per la costituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Con accordo integrativo sottoscritto il 10 dicembre 2015 è stata adeguata la disciplina del Fondo alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7 del D.Lgs n. 148/2015 ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni.L'INPS, nella Circolare n. 27 dell'11 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito all'erogazione delle prestazioni, alla contribuzione di finanziamento ed alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS.

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Esonero contributivo triennale: precisazioni sulla manifestazione del diritto di precedenza

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all'esercizio del diritto di precedenza ai fini dell'utilizzo dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.Il Ministero precisa, innanzitutto, che il diritto di precedenza deve essere manifestato per iscritto da parte del lavoratore interessato.In mancanza di tale manifestazione o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di altri lavoratori, godendo dell'esonero contributivo triennale.

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Fondi di solidarietà bilaterali alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 148/2015: circolare INPS

L'INPS, con la Circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, interviene per illustrare le principali novità introdotte dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterale e di Fondo di integrazione salariale. In particolare, l'Istituto fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione, alle nuove prestazioni, alla contribuzione di finanziamento.

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Il contratto di prossimità non può derogare al minimale contributivo

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito alla contrattazione collettiva di prossimità (art. 8 del DL n. 138/20119, convertito dalla Legge n. 148/2011). In particolare, viene chiesto se i livelli retributivi fissati dal contratto di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall'art. 1 del DL n. 338/1989.Al riguardo il Ministero chiarisce che il predetto art. 8 consente la realizzazione di specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alla rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione e alla qualità dei contratti di lavoro. Tuttavia nei contenuti di tali specifiche intese, aziendali o territoriali, non è prevista la determinazione dell'imponibile contributivo. Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile comporta l'impossibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi.

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Canone RAI: chiarimenti

Il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti, rispondendo ad un'interrogazione ha chiarito che la presunzione di possesso introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 opera solo a partire dal 2016 e non può essere utilizzata per azioni di controllo relative a periodi precedenti salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente.

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INAIL: premi assicurativi sulla base delle retribuzioni convenzionali

L'INAIL, con la Circolare n. 2 dell'11 febbraio 2016, precisa che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite, per ciascun settore, dal Ministero del Lavoro nel Decreto interministeriale 25 gennaio 2016.Le suddette retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate in caso di assunzione/risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

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FIS o cassa integrazione in deroga? La scelta spetta all'azienda

Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo n. 40/3223 dell'11 febbraio 2016, fornisce istruzioni in merito al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del Fondo di Integrazione Salariale.Per l'anno 2016 le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di Integrazione Salariale possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga (nei limiti previsti) o alle prestazioni erogate del FIS. L'INPS verifica che l'utilizzo dei predetti strumenti da parte dell'azienda non costituisca una duplicazione.

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Decorrenza del licenziamento dalla comunicazione al lavoratore

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento espulsivo si perfeziona con la comunicazione al lavoratore, momento dal quale scatta il termine per l'impugnazione, a nulla rilevando l'eventuale successiva cessazione dell'efficacia del rapporto lavorativo. Di ciò deve tenerne conto il lavoratore che intende impugnare il recesso adottato a ridosso di un trasferimento d'azienda, visto che non ha rilevanza la proroga provvisoria del servizio decisa dopo la comunicazione del licenziamento da parte del cedente e, in caso d'inosservanza del termine di 60 giorni per l'impugnazione, è escluso un riassorbimento del lavoratore da parte del cessionario. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2747 dell'11 febbraio 2016, ha statuito la legittimità del licenziamento adottato dal datore, laddove la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente postula la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trapasso aziendale, mentre nel caso in esame tale condizione non si è verificata, poiché il lavoratore era stato già licenziato con provvedimento non impugnato nel termine di legge.

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