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Riduzione TASI immobili locati a canone concordato: Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 54, ha introdotto, ai fini TASI, una riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.In particolare, al comma 678, Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) è aggiunto un nuovo periodo in base al quale 'per gli immobili locati a canone concordato … l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune … è ridotta al 75 per cento'.

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Niente indennità risarcitoria se il lavoratore non esercita l'opzione entro 30 giorni

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 203 dell'11 gennaio 2016, ha affermato che il termine di 30 giorni ex articolo 18 della Legge n. 300/1970, entro il quale il lavoratore deve esercitare l'opzione tra la reintegra e l'indennità sostitutiva di quindici mensilità, decorre dal momento in cui il lavoratore sia venuto a conoscenza della sentenza del giudice, in quanto sono ammesse forme equipollenti alla comunicazione formale della sentenza di reintegra.Di conseguenza, afferma la Corte 'ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 18, co. 5 stat.lav. per il pagamento dell'indennità sostitutiva alla reintegra, assume rilevanza la conoscenza – effettiva e completa – da parte del lavoratore della sentenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria'.

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Dimissioni e risoluzione consensuale: nuovo modulo per la comunicazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2015 il Decreto 15 dicembre 2015, con il quale il Ministero del Lavoro definisce i contenuti del nuovo modulo per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché dell'eventuale revoca.Il nuovo modulo, allegato al suddetto decreto, è disponibile per i lavoratori ed i soggetti abilitati nel sito www.lavoro.gov.it.

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Sicurezza sul lavoro: la formazione svolta prima dell'assunzione non comporta irregolarità

La Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, nella Nota n. 135 dell'8 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in merito alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37 del D.Lgs n. 81/2008) erogata in data anteriore all'assunzione.Il Ministero chiarisce al riguardo che tale evenienza non costituisce, da sola, elemento oggettivo di riscontro di una prestazione di lavoro irregolare e, pertanto, non è irrogabile la maxi-sanzione per lavoro nero.

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Bonus dispositivi risparmio consumo energetico: Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 88, ha esteso la detrazione IRPEF/IRES del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda/di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

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Responsabilità solidale per i CAF sul visto/asseverazione infedele

Il comma 957, Legge di Stabilità 2016 ha riformulato l'art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 241/97, prevedendo che in caso di rilascio di visto di conformità infedele, il CAF è obbligato solidalmente con il responsabile dell'assistenza fiscale (individuato dall'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997) al pagamento di un importo che comprende:oltre le sanzioni;anche le imposte e gli interessi dovuti.

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No al recesso collettivo per mancata comunicazione contestuale al lavoratore

In materia di mobilità, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del licenziamento quando la comunicazione agli uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali non è contestuale a quella effettuata nei confronti del dipendente. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 157 dell'8 gennaio 2016, respingendo il ricorso di un'azienda che aveva attuato un recesso collettivo senza il rispetto delle formalità di legge, ha sottolineato che la contestualità delle comunicazioni permette di rendere controllabile dalle associazioni di categoria, oltre che dagli uffici pubblici competenti, la corretta applicazione della procedura in merito ai criteri di scelta per la collocazione in mobilità. Tale possibilità di controllo, infatti, costituisce un indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale spettante al singolo lavoratore.

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Mod. F24 anche per i pagamenti verso il demanio marittimo: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2016, n. 1, il Decreto MEF 19 novembre 2015, con il quale sono state estese le modalità di versamento tramite Mod. F24 alle entrate del demanio marittimo.In particolare, il Decreto in esame dispone che anche i pagamenti dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti potranno essere effettuati tramite Mod. F24.

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Nuovo requisito 'prima casa': Legge di Stabilità 2016

L'art.1, comma 55, Legge di Stabilità 2016, in materia di agevolazioni 'prima casa', ha introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), D.P.R. n. 131/86, in base al quale il soggetto già proprietario della 'prima casa' può acquistare la 'nuova prima casa' applicando le agevolazioni previste anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione però che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.Se entro un anno la 'vecchia prima casa' non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'agevolazione in oggetto.

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Comporto: il calcolo incolpevolmente errato non giustifica comunque il recesso

L'azienda licenzia il lavoratore per il superamento del periodo di comporto per infortunio sul lavoro. Due mesi dopo il licenziamento, con grave ritardo rispetto ai tempi previsti dalla convenzione INPS – INAIL del 25 novembre 2008, l'Istituto assicuratore comunica al lavoratore e al datore di lavoro che, dell'assenza del lavoratore, solo 105 giorni sono imputabili a infortunio sul lavoro, mentre gli altri sono considerati malattia. Con tali nuovi termini, il lavoratore non avrebbe superato il periodo di comporto, che il contratto prevede di 180 giorni ciascuno per l'infortunio e per la malattia, con conseguente illegittimità del licenziamento.Vittoriosa in primo grado e soccombente in secondo, l'azienda ricorre in Cassazione sostenendo l'incolpevole ignoranza circa l'imputabilità a malattia di parte dell'assenza del lavoratore. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26005 del 29 dicembre 2015, cassando il ricorso dell'azienda, ha ritenuto irrilevante il ritardo dell'INAIL nella comunicazione della riclassificazione dell'assenza, in quanto 'il giudizio sulla legittimità di un licenziamento è condizionato unicamente sulla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge per la validità dell'atto risolutivo'. Risulta ininfluente, sempre secondo i giudici, il fatto che il datore di lavoro al momento del licenziamento si fosse basato su una situazione non corrispondente alla realtà dei fatti, pur incolpevolmente: pertanto, il licenziamento risulta illegittimo.

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