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INPS: i chiarimenti sul pagamento diretto delle prestazioni del Fondo di solidarietà del credito cooperativo

L'INPS, nel Messaggio n. 7636 del 28 dicembre 2015, chiarisce che, per consentire l'istruttoria e il pagamento diretto delle prestazioni del Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo, le aziende del settore devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il mod. SR41, con periodicità mensile. I modelli, raggruppati in files aziendali, devono essere inviati dal sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.

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INPS: mobilità cumulabile con le indennità per cariche pubbliche non elettive

Con la Circolare n. 207 del 28 dicembre 2015, l'INPS interviene in merito alla compatibilità e cumulabilità dell'indennità di mobilità con la fruizione delle indennità per cariche pubbliche non elettive di organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle Regioni.In particolare, l'Istituto precisa che anche l'indennità spettante per l'espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle Regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con l'indennità di mobilità, ma, continua l'INPS, nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.

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Bonus casa: comunicazione dei dati, Provvedimento dell'Agenzia

Con Provvedimento 23 dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Provvedimento 30 maggio 2014 prevedendo che dal 2016 le banche dovranno effettuare le comunicazioni dati relative ai bonifici disposti dai contribuenti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici in unica soluzione entro il 28 febbraio con riferimento ai dati dell'anno solare precedente.Inoltre il provvedimento precisa che in caso di scarto dell'intero file il soggetto obbligato potrà effettuare un nuovo invio entro 5 giorni.

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Altri cinque giorni per completare la procedura della voluntary disclosure: Comunicato

Con Comunicato Stampa 22 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a seguito dei problemi tecnici della casella di posta elettronica di Pescara verificatesi nei giorni scorsi, sono concessi altri cinque giorni lavorativi per completare le procedure di invio delle documentazioni sulla voluntary disclosure.In particolare, l'Agenzia ha precisato che l'invio della documentazione relativa alla procedura della voluntary disclosure tramite PEC, eventualmente scartato il 30 dicembre, sarà comunque possibile nei cinque giorni lavorativi successivi (8 gennaio 2016) allegando la ricevuta di mancata consegna.

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Esonero contributivo triennale: scadenza il 31 dicembre 2015

Come noto la Legge di stabilità 2015 ha introdotto, al fine di promuovere una stabile occupazione, un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.Si ricorda che l'esonero contributivo in esame (art. 1, commi da 118 a 122 della Legge n. 190/2014) si applica:alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,la cui decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015.

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Voucher per i maestri di sci e i marittimi in attività di noleggio occasionale

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 32 del 22 dicembre 2015 avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha ritenuto lecito il ricorso al lavoro accessorio nell'attività di 'maestro di sci' iscritti negli appositi albi, purché svolta all'interno dei limiti quantitativi previsti dalla norma.Sempre nello stesso Interpello, il Welfare ha chiarito che l'utilizzo dei voucher è lecito, sempre nel rispetto dei limiti economici di legge, anche per i lavoratori marittimi impiegati da 'committenti privati titolari di un'imbarcazione da diporto' nell'ambito del c.d. 'noleggio occasionale' previsto dal Codice della Nautica (art. 49-bis del D.Lgs n. 171/2005).

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Chiarimenti sull'accesso alla DIS-COLL

In risposta all'istanza di Interpello n. 31 del 22 dicembre 2015 avanzata dalla CGIL, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sfera applicativa dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 22/2015.In particolare, viene precisato che tale indennità prevista in via sperimentale per l'anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata non trova applicazione riguardo gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, nonché i titolari di borse di studio che svolgono attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca.

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CDS aziende no CIGS: imponibilità previdenziale e fiscale del 25% datoriale dato al dipendente

Con la risposta ad Interpello n. 33 del 22 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito all'assoggettabilità fiscale e previdenziale del contributo erogato alle aziende in caso di contratti di solidarietà di tipo 'B' (aziende no cigs), qualora tale importo sia destinato al lavoratore.In particolare il Welfare ha affermato che nel caso in cui l'azienda voglia destinare la propria quota ai lavoratori, detto importo dovrà risultareassoggettato sia fiscalmente che previdenzialmente per il dipendente e contemporaneamenteil datore dovrà versare la contribuzione a suo carico come per le normali retribuzioni.

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Chiarimenti dal Ministero su stato di disoccupazione, condizione di non occupazione e collocamento disabili

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 34 del 23 dicembre 2015, fornisce i primi chiarimenti inerenti lo stato di disoccupazione, la condizione di non occupazione, nonché la disciplina del collocamento dei disabili a seguito delle novità introdotte in materia dal D.Lgs n. 150/2015.In estrema sintesi, il Ministero precisa che:lo stato di disoccupazione è caratterizzato da una componente soggettiva, l'essere privi di impiego, e da una oggettiva, l'aver effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;le attività di politica attiva del lavoro dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento obbligatorio. La persona iscritta nei relativi elenchi è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato.

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Nota del Ministero sul periodo transitorio per le domande di CIGS

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, fornisce alcune precisazioni inerenti la presentazione delle domande di CIGS a seguito dell'emanazione della Circolare n. 30/2015.In particolare, il Ministero precisa che, qualora la consultazione sindacale/verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015 (24 settembre 2015) e le relative istanze siano state presentate nell'arco temporale tra il 24 settembre 2015 e il 31 ottobre 2015, è da considerarsi ancora vigente la normativa antecedente al predetto decreto. Durante tale periodo, infatti, le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali previsti dal D.Lgs n. 148/2015.

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