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Richiesta sconto edile: termine non perentorio per l'autocertificazione sull'assenza di condanne

La Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta dello sconto dell'11,50% dei premi assicurativi dovuti all'INAIL da parte delle aziende del settore edile, per la cui fruizione è necessaria la produzione di due autocertificazioni:la prima, da inoltrare alla DTL, utile alla verifica dell'inesistenza di cause ostative alla regolarità contributiva;la seconda, da presentare all'INAIL entro il 16 febbraio (contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione, ovvero della prima rata se il datore usufruisce della rateazione in 4 rate), per verificare l'inesistenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.Rispetto a quest'ultima autocertificazione, con cui il datore dichiara di non aver riportato condanne nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione, l'INAIL, come riportato nella Nota prot. n. 0013242/U/38 del 29 dicembre 2015 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che il termine di presentazione non è perentorio, in quanto è possibile acquisirla anche successivamente, rispondendo all'invito formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di diniego dello sconto.

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Nuova disciplina sugli interpelli: Provvedimento

Con Provvedimento 4 gennaio 2016 l'Agenzia delle Entrate, alla luce della revisione generale degli interpelli (D.Lgs. n. 156/2015), ha previsto le regole procedurali per le istanze presentate ai sensi dell'art. 11, L. n. 212/2000. Nel documento in oggetto l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:le istanze relative ai tributi erariali devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale del contribuente; tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente;fino al 31.12.2017 le nuove istanze 'antiabuso', solo in via transitoria, saranno presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l'istanza;per le notificazioni e le comunicazioni, si predilige l'utilizzo della posta elettronica certificata.

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Riforma processo tributario: chiarimenti dall'Agenzia delle Dogane

Con Circolare 23 dicembre 2015, n. 21, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla riforma del processo tributario introdotta dal D.L. n. 156/2015, con riferimento all'attività degli uffici doganali.In particolare, tra le novità trattate nella Circolare in esame si segnalano le seguenti:estensione degli istituti del reclamo e della mediazione anche ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane;definizione della procedura per il rilascio delle decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale, sia su richiesta di parte che senza preventiva richiesta;necessità di attenta valutazione da parte degli uffici circa la fondatezza della pretesa tributaria, onde evitare di dover sostenere le spese di giudizio.

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ASDI: stipulazione del progetto personalizzato comunicata dai Centri per l'Impiego all'INPS

Con Nota direttoriale n. 33_6704 del 29 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito che dall'11 gennaio 2016 gli operatori dei Centri per l'Impiego potranno inviare dall'apposita sezione del portale www.cliclavoro.gov.it, le informazioni utili all'INPS per l'accoglimento delle domande di ASDI.Gli interessati (lavoratori ancora disoccupati dopo aver fruito della NASPI) devono preventivamente presentare domanda di ASDI tramite il sito dell'INPS e poi recarsi al Centro per l'Impiego di residenza per la sottoscrizione del 'progetto personalizzato' (ulteriore rispetto al patto di servizio stipulato per la NASPI).

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Bonus per le imprese musicali, Provvedimento

Con Provvedimento 23 dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 91/2013 a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (art 6, Decreto 2 dicembre 2014, MIBAC, di concerto con il MEF).In particolare, il provvedimento in oggetto prevede che:il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'art. 9, D.Lgs n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento;il Ministero dei Beni culturali deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse e le eventuali variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni;i crediti vengano fruiti nei limiti degli importi assegnati attraverso dei controlli automatizzati; infatti, se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta superiore all'ammontare del credito residuo, o se l'impresa non rientra nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

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Trattamento fiscale dei rimborsi spese di accesso corrisposti ai medici: Risoluzione

Con Risoluzione 21 dicembre 2015, n. 106, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare ai rimborsi delle spese di accesso corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali (art. 51, commi 1 e 5, TUIR).In particolare, l'Agenzia ha precisato che dette somme, erogate ai medici specialisti ambulatoriali per svolgere la propria attività lavorativa presso ambulatori ubicati in un comune diverso da quello di residenza, non sono assimilabili a quelle erogate dai datori di lavoro ai dipendenti in trasferta e, pertanto, sono da assoggettare a tassazione IRPEF.

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Collocamento obbligatorio: invio del prospetto informativo entro il 29 febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 6725 del 30 dicembre 2015, rende noto che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo annuale di cui all'art. 9, comma 6, della Legge n. 68/1999, è prorogata al 29 febbraio 2016.Tale proroga si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 151/2015 in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità.

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Legge di Stabilità 2016 pubblicata in G.U.

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. Legge di Stabilità 2016, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

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Pubblicato in Gazzetta il Decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, il D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe) recante disposizioni di necessità e urgenza in materia di proroga dei termini.In particolare, le principali disposizioni riguardano:la proroga al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali;il rinvio di un anno del termine per l'adeguamento al SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);la proroga al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è prevista l'obbligatorietà della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso strumenti informatici.

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