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Illegittimo il licenziamento dell'apprendista senza prova che la mancata formazione deriva dalle assenze

La Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi illegittimo il licenziamento dell'apprendista, senza la prova che il mancato completamento della formazione derivi dalle assenze per malattia del lavoratore stesso.Queste le conclusioni della Sentenza n. 22624 emanata il 5 novembre 2015, nella quale i giudici della Corte Suprema precisano che 'incombeva sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare che la causa dell'inadempimento dell'obbligo formativo era dipeso esclusivamente dalle assenze della lavoratrice', tanto più alla luce della testimonianza del tutor che aveva di fatto affermato che la formazione consisteva più in 'un'indicazione di carattere generale relativamente ai compiti da svolgere', che non in una vera e propria attività formativa.

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Cassazione: nullo il trasferimento se l'invalidità esiste ma non c'è fruizione della 'Legge 104'

Con la Sentenza n. 22421 del 3 novembre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla disciplina del trasferimento della sede di lavoro ed in particolare alla sua legittimità in relazione all'invalidità del convivente del lavoratore.Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che il trasferimento risulta illegittimo nel caso in cui il lavoratore, pur convivendo con la madre invalida al 100%, non abbia fatto richiesta di fruizione dei permessi per assistenza disabili previsti dalla Legge n. 104/1992.

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Fusione: l'esonero contributivo passa alla società incorporante

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 25 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'esonero contributivo triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie.Nello specifico il Ministero afferma che il cessionario incorporante ha il diritto di continuare a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, per la parte residua, a completamento dei 36 mesi.

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Sportivi professionisti: permane l'obbligo contributivo in capo alla società anche in caso di rinuncia alla retribuzione e contribuzione

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 26 del 5 novembre 2015, fornisce indicazioni in ordine all'ipotesi in cui, in ambito sportivo professionistico, calciatori e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti al fine di poter trovare ingaggio in altre società.Con riferimento agli obblighi contributivi, il Ministero ricorda il principio generale in virtù del quale il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro; pertanto, permane in capo al datore di lavoro, indipendentemente dalla rinuncia dei lavoratori l'obbligo:contributivo con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale;di versare il contributo al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera.

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Abrogazione introduzione IMUS: Legge di Stabilità 2016

Tra le novità, contenute nel Disegno di Legge della c.d. Legge di Stabilità 2016, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri, è prevista l'abrogazione dell'art. 11, D.Lgs. n. 23/2011 che prevede(va) l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria (IMUS).Si ricorda che tale imposta avrebbe dovuto sostituire la TOSAP e il canone COSAP per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) nonché il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

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Consulenti del Lavoro di Lodi e Bolzano: nuove causali contributo, Risoluzione

Con Risoluzione 4 novembre 2015, n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti dagli iscritti ai Consigli provinciali degli Ordini di Lodi e di Bolzano.In particolare, le causali in oggetto sono di seguito indicate:"LO00" denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di LODI";"BZ00" denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di BOLZANO".

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Il mobbing verso il familiare o parafamiliare può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia

La Corte di Cassazione ha stabilito che il mobbing operato nei confronti di un lavoratore con il quale sussiste un rapporto parafamiliare può integrare anche il reato di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 del Codice Penale.Con la Sentenza n. 44589 del 4 novembre 2015, i giudici della Corte Suprema hanno respinto il ricorso avanzato dai titolari di una srl, padre e figlio, che per anni avevano vessato e maltrattato un lavoratore dipendente, sposatosi con la di loro figlia / sorella. In tal caso, precisa la Corte, la commistione tra gli aspetti lavorativi e familiari implica ricadute che fuoriescono dal mero rapporto lavorativo, arrivando a integrare il reato sopra indicato.

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Fissato lo sconto artigiani per il 2015 nella misura dell'8,16%

Con Decreto del Ministero del Lavoro 17 settembre 2015, pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito www.lavoro.gov.it in data odierna, è stata fissata, per l'anno 2015, la misura della riduzione spettante alle imprese artigiane.Lo sconto artigiani si applica alla regolazione 2015 nella misura dell'8,16% (alla regolazione 2014 era stata applicata la misura del 7,99%).

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Cassazione: colpa della crisi del mercato se spettano tutte le retribuzioni fino alla reintegra

Con la Sentenza n. 22533 pubblicata il 4 novembre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alle retribuzioni spettanti in caso di reintegra del lavoratore, qualora il licenziamento sia giudicato illegittimo.In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha sentenziato che al lavoratore spettano tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento fino alla reintegra, senza che a nulla siano valse le motivazioni dell'impresa che ha sostenuto che il lavoratore non ha fatto nulla per limitare le conseguenze dannose del recesso.Infatti, a riguardo, la Cassazione ha stabilito che data la 'notoria situazione del mercato del lavoro' il lavoratore non è stato oggettivamente in grado di trovarsi un nuovo posto di lavoro nel periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegra.

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