Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impreseud/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impreseud/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impreseud/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Mobilità concordata coi sindacati efficace nonostante il vizio della comunicazione

In tema di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena efficacia della mobilità concordata coi sindacati, che non risulta invalidata dall'omessa trasmissione da parte del datore di lavoro della comunicazione alla commissione regionale permanente (art. 4 della Legge n. 223/91).In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12122 dell11 giugno 2015, ha chiarito che non ricorre l'inefficacia del licenziamento nell'ipotesi in cui risulta, in concreto, che l'omissione di una delle comunicazioni non ha impedito all'intera procedura, svoltasi correttamente in tutte le sue articolazioni, di raggiungere lo scopo previsto, con l'avallo delle organizzazioni dei lavoratori.

Share this post

Jobs Act: in arrivo i decreti legislativi

Nella seduta di ieri, 11 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi recanti, rispettivamente,il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni,nuove misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.Sono, invece, in fase di esame preliminare ulteriori 4 decreti legislativi in materia di:razionalizzazione dell'attività ispettiva;riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;riordino dei servizi per il lavoro e politiche attive;semplificazione degli adempimenti e delle procedure a carico di cittadini e imprese.

Share this post

Cassazione: convalida in DTL per la risoluzione consensuale con la gestante anche ante 'Fornero'

Con Sentenza n. 12128 dell'11 giugno 2015 la Corte di Cassazione interviene in merito alla validità del recesso consensuale tra datore di lavoro e lavoratrice in stato interessante.In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il recesso consensuale con la gestante necessita della conferma dell'ispettorato del lavoro anche se la risoluzione consensuale è avvenuta prima dell'entrata in vigore della 'Riforma Fornero'.La Corte, infatti, afferma che la Legge n. 92/2012 ha solo 'esplicitato in norma' quanto già doveva essere applicato in forza della precedente normativa in base al principio costituzionalmente riconosciuto della speciale tutela che deve essere garantita alla madre e al bambino.

Share this post

Licenziamento: la reintegra provvisoria poi dichiarata illegittima, non dà diritto ai contributi

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l'azienda venga obbligata alla reintegra provvisoria del lavoratore a fronte del licenziamento illegittimo, non deve considerarsi coperto da contributi previdenziali tale periodo se la sentenza definitiva dichiara la legittimità del provvedimento espulsivo.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12124 dell'11 giugno 2015, ha precisato che nel periodo interessato, ove l'azienda abbia corrisposto la retribuzione al lavoratore in assenza di accettazione della prestazione, in ragione della dichiarazione di legittimità del licenziamento il periodo non risulterà coperto da contribuzione, a fronte della richiesta del datore di lavoro della restituzione degli importi all'INPS e di quanto percepito al lavoratore.

Share this post

Possibile un secondo invio del 730 precompilato: Provvedimento

Con Provvedimento 9 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già trasmesso direttamente il Mod. 730 precompilato un secondo invio della dichiarazione per la correzione di eventuali errori o l'integrazione di dati incompleti.In particolare, il contribuente potrà accedere all'apposita area autenticata del sito dell'Agenzia e riaprire la dichiarazione già trasmessa apportando le modifiche/integrazioni. L'invio della dichiarazione sostitutiva è possibile:a decorrere dal 10 giugno 2015 al 29 giugno 2015;dal 10 giugno 2015 al 21 giugno 2015, per i contribuenti senza sostituto d'imposta, dalla cui dichiarazione emerge un debito e che abbiano trasmesso entro il 16 giugno il Mod. F24 per il pagamento delle somme dovute.La nuova dichiarazione annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa. L'Agenzia sottolinea infine che la sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta. Ulteriori correzioni dovranno avvenire con le modalità ordinarie presentando il Mod. 730 integrativo ovvero un Mod. UNICO correttivo nei termini o integrativo.

Share this post

Nuovo ravvedimento operoso, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: Circolare

Con Circolare 9 giugno 2015, n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in tema di ravvedimento operoso, le modalità applicative della lettera a-bis), inserita nell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 dalla Legge n. 190/2014.In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il dies a quo per il ravvedimento di cui alla sopra citata lettera a-bis) (riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo) decorre dalla scadenza:del termine di presentazione della dichiarazione, se il contribuente intende regolarizzare violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione;del termine di versamento, se il contribuente intende regolarizzare violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione.

Share this post

Dirigente licenziato per occultamento di una perdita di bilancio

Secondo la Corte di Cassazione è pienamente legittimo il licenziamento del dirigente d'azienda che occulta una perdita di bilancio della società, partecipando alle attività di cosiddetta prefatturazione, a nulla rilevando il fatto che tale artificio contabile sia stato ispirato da dirigenti superiori.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12074 del 10 giugno 2015, ha chiarito che il comportamento del manager giustifica il provvedimento espulsivo e non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto lavorativo, in quanto risulta irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario tra le parti.

Share this post

Licenziamento: legittimo il secondo provvedimento se il primo è inefficace

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il secondo provvedimento di licenziamento adottato dall'azienda nei confronti del lavoratore nel momento in cui il primo atto è stato riconosciuto come invalido o inefficace, purché la motivazione differisca da quella iniziale.Nella Sentenza n. 11910 del 9 giugno 2015, la Suprema Corte ha infatti precisato che la diversa motivazione è condizione necessaria a poter legittimare il secondo atto espulsivo, in quanto fa sì che il secondo provvedimento sia del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. In secondo luogo, l'adozione di un nuovo licenziamento risulta produttivo di effetti solo nel momento in cui il primo viene dichiarato inefficace o non valido, cosa che è avvenuta nel caso in specie, consentendo pertanto il licenziamento del lavoratore ricorrente sulla base del secondo provvedimento.

Share this post

Addizionale comunale all'IRPEF 2014: aggiornato l'elenco

Il Ministero delle Finanze, con un Comunicato del 9 giugno 2015 pubblicato sul proprio portale, rende noto che è stato ripubblicato l'elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni dell'addizionale comunale all'IRPEF, applicabili per l'anno d'imposta 2014, aggiornato al 5 giugno 2015.L'elenco aggiornato è disponibile alla pagina: http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpefcom/aliquote/elenco2014.htm

Share this post

Legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata comunicato al domicilio noto del lavoratore

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente assente ingiustificato, nel caso in cui la lettera di contestazione di addebito e quella di licenziamento sono inviate all'indirizzo che il lavoratore ha indicato come suo domicilio, anche se nel frattempo ha cambiato residenza, e che vengono restituite al mittente per compiuta giacenza.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11920 del 9 giugno 2015, ha chiarito che il licenziamento è efficace, in quanto non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di forma scritta e le annotazioni sulle buste circa un altro indirizzo sono da considerarsi prive di valore legale perché del tutto informali.

Share this post

Pagine