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Ammesse le telecamere senza accordo dei sindacati se per tutela dei beni aziendali

Con la Sentenza n. 22662 dell'8 novembre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità dell'utilizzo di telecamere sul luogo di lavoro a tutela dei beni aziendali.Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di una dipendente che aveva sottratto soldi da una cassaforte aziendale, così come rilevato dalla registrazione video di una telecamera posta a controllo della stessa.A nulla è valso far rilevare che l'istallazione dell'apparecchiatura video non era stata preventivamente comunicata ai sindacati: la tutela dei beni aziendali prevale sulla tutela della privacy del lavoratore, ma solo perché in questo caso la condotta dello stesso non era conforme ai dettati della contrattazione collettiva e addirittura configurava reato.

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Il limite dei 15 dipendenti per la tutela reale va computato nell'anno precedente il licenziamento

In assenza di un chiaro riferimento temporale ex lege (prima della Fornero), il limite dei 15 dipendenti che fa scattare la tutela reale deve essere valutato su un arco temporale tale da accertare 'la normale occupazione', avendo quindi riguardo ad osservare un periodo di tempo congruo a valutare la concreta organizzazione produttiva in modo da configurare una ragionevole stabilizzazione occupazionale.La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 22653 dell'8 novembre 2016, conferma quindi la sentenza di secondo grado che aveva individuato nell'anno precedente al licenziamento del lavoratore il periodo da considerare per il computo del limite dei 15 dipendenti: il lavoratore ha quindi diritto al ristoro delle retribuzioni perse e alla reintegra in azienda.

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INL: precisazioni sull'installazione di impianti di localizzazione satellitare GPS su auto aziendali

Con la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per fornire chiarimenti in merito all'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS su autovetture aziendali.Nella suddetta circolare viene chiarito che, in linea generale, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento 'aggiunto' agli strumenti di lavoro e non vengono utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Di conseguenza, le apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.Solo in casi del tutto particolari tali sistemi rappresentano veri e propri strumenti di lavoro e si può prescindere sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

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Proroga bonus mobili: bozza Finanziaria 2017

Come noto, recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di Legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di Stabilità 2017).Tra le novità, il Disegno di Legge prevede la proroga della detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di euro 10.000).L'agevolazione è riconosciuta:limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1 gennaio 2016;per le spese sostenute nel 2017.Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo Euro 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

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Ammortizzatori sociali in deroga: indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, Direzione generale Ammortizzatori sociali, interviene con la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 in materia di ammortizzatori sociali in deroga per fornire indicazioni riguardo alla possibilità per le Regioni e le Province autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse loro assegnate introdotta dal D.Lgs n. 185/2016.Si ricorda che l'ampliamento della predetta possibilità di derogare per le Regioni e le Province autonome è prevista dal nuovo comma 6-bis dell'articolo 44 del D.Lgs n. 148/2015 come introdotto dal D.Lgs n. 185/2016.

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Oggi entra in vigore la legge contro il caporalato

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 (c.d. Legge contro il caporalato), contenente le 'Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo'. La suddetta legge è in vigore da oggi, 4 novembre 2016.Preme evidenziare che l'articolo 1 della Legge n. 199/2016 prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

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Canone di disponibilità: aliquota IVA al 10%, Risoluzione

Con Risoluzione 3 novembre 2016, n. 100, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile al c.d. 'canone di disponibilità' corrisposto nell'ambito di un contratto di concessione per la progettazione costruzione e gestione in project financing di un presidio ospedaliero.In particolare, l'Amministrazione finanziaria precisa che qualora il canone di disponibilità:oltre ad identificare il corrispettivo da versare al concessionario per l'utilizzo dell'opera ospedaliera;consente di realizzare le opere ospedaliere (andando in tal modo a remunerare gli investimenti a carico dello stesso concessionario),può essere assoggettato a IVA con aliquota del 10% (ai sensi del n. 127- quinques, tabella A, parte III, allegata D.P.R. n. 633/72) solo per la parte relativa alla costruzione dell'edificio.

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Scissione di una società in accomandita semplice: Risoluzione

Con Risoluzione 3 novembre 2016, n. 101, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità dell'operazione di scissione di una società in accomandita semplice con attribuzione:alla società scissa delle partecipazioni finanziarie ealla società beneficiaria di tutti i beni immobili e conseguente trasformazione di quest'ultima in società semplice avvalendosi dell'agevolazione di cui all'art. 1, commi 115-120, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. 'Legge di Stabilità 2016'). In merito alla sopraesposta operazione, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non vi sono elementi di contrasto con la normativa di riferimento e pertanto è esclusa l'ipotesi di abuso di diritto.

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Licenziamento legittimo se il dipendente utilizza il pc per visualizzare materiale pornografico

Con la Sentenza n. 22313 del 3 novembre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla licenziabilità di un lavoratore a seguito del controllo del terminale aziendale da lui utilizzato per scaricare materiale pornografico.Nel caso di specie la Suprema Corte dichiara legittimo il licenziamento in quanto non si configura un controllo a distanza ma una verifica degli strumenti aziendali, stante anche il rischio che l'azienda sia penalmente perseguibile, se il materiale scaricato sia riferito a minorenni.

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Lavoro accessorio: gli ultimi chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 20137 del 2 novembre 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti circa le nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio ed in particolar modo sulle modalità e i contenuti della nuova comunicazione obbligatoria.Fra gli altri, il Ministero precisa che la comunicazione può riguardare anche più giornate lavorative, per lo stesso lavoratore, ovvero più lavoratori, posta l'indicazione puntuale delle giornate e degli orari di svolgimento di ognuno. Nel caso in cui il committente non abbia effettuato né la comunicazione di inizio attività all'INPS né la comunicazione all'Ispettorato del lavoro, inoltre, troverà applicazione la sola maxisanzione per 'lavoro nero', che assorbe la nuova sanzione prevista dal D.Lgs n. 185/2016.

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