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Trasmissione dati all'Archivio dei rapporti finanziari, Provvedimento

Con Provvedimento 25 gennaio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Provvedimento 10 febbraio 2015, introducendo un nuovo tracciato che uniforma i criteri e le regole per la trasmissione delle informazioni all'Archivio dei rapporti finanziari.Inoltre, il termine per la comunicazione integrativa annuale 2015 all'Archivio dei rapporti finanziari, viene differito al 31 marzo 2016 mentre il termine per l'invio della comunicazione mensile dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stabilito al 30 aprile 2016.

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INPGI: minimali e massimali per il 2016

L'INPGI, con la Circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, comunica che, stante la flessione negativa dell'indice dei prezzi al consumo (- 0,1%), per l'anno 2016 non si procede alla rivalutazione dei minimali e massimali contributivi che rimangono fissati nella misura dell'anno scorso (limite minimo di retribuzione giornaliera pari ad euro 47,68 ed euro 1.240,00 mensili, massimale imponibile pari ad euro 100.324,00).Cambia invece il valore della fascia retributiva per il calcolo della contribuzione aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, che si applica, per l'anno 2016, sulla parte eccedente l'importo annuo di euro 45.896,00, (importo mensile di euro 3.825,00).Infine, l'Istituto fornisce istruzioni in merito alla compilazione della Certificazione Unica 2016 (nuova Sezione 4 riferita agli 'ALTRI ENTI').

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Sanzione per utilizzo eccessivo dei crediti d'imposta, Sentenza

Con Ordinanza 22 dicembre 2015, n. 25816, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'ipotesi di superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili, si realizza il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato nella misura del 30% (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).In particolare, nel caso in oggetto il contribuente aveva effettuato compensazioni orizzontali tra IVA e altri tributi tramite il modello F24 per un ammontare superiore al tetto annuo fissato dall'art. 34, comma1, L. n. 388/2000, ossia 516.456,90 euro (dal 2014, il limite è stato innalzato a 700 mila euro). È stata applicata la sanzione per omesso versamento per l'utilizzo eccessivo dei crediti prevista dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 e non viene contestata l'esistenza del credito compensato.

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Autoliquidazione 2015/2016: i coefficienti per il pagamento rateale

L'INAIL, con la Nota n. 1015 del 22 gennaio 2016, rende noto il tasso di interesse da applicare in caso di richiesta di pagamento a rate del premio relativo all'Autoliquidazione 2015/2016, fissato nella misura dello 0,70% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sulla base del suddetto tasso, l'INAIL fornisce i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

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Depenalizzazioni: pubblicati due decreti

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016:il Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, recante 'Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67';il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67'.In materia di lavoro, si segnala l'articolo 3, comma 6, del D.Lgs n. 8/2016 relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

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Risarcimento del danno alla dipendente per riduzione dei compiti

In tema di demansionamento, secondo la Corte di Cassazione spetta un risarcimento del danno non patrimoniale a favore della segretaria, allontanata dai compiti di collaborazione con i vertici della società e relegata alla cura della rassegna stampa, a nulla rilevando la successiva assegnazione a funzioni equivalenti. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1188 del 22 gennaio 2016, ha precisato che la limitazione quantitativa e qualitativa delle attività affidate alla dipendente integra un danno alla professionalità, in particolare laddove le mansioni svolte possono essere alimentate soltanto con l'esercizio.

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Distacco: gruppi di imprese come le reti di imprese

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello avanzato da Confindustria, ha chiarito che l'interesse del distaccante in caso di distacco può essere riconosciuto anche all'interno di gruppi di imprese, al pari delle reti di imprese disciplinate dall'articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs n. 276/2003.Con risposta all'Interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, il Ministero ha infatti precisato che, come nel caso del contratto di rete tra aziende, anche nel gruppo di imprese può essere ravvisato un 'intento comune', cioè l'esistenza di un 'medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico', tale da rendere lecito il ricorso all'istituto del distacco.

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Esonero contributivo triennale anche in caso di assunzione di pensionati

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 4 del 20 gennaio 2016, precisa che è possibile godere dell'esonero contributivo triennale di cui all'art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.

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Esonero contributivo triennale: escluse le assunzioni a seguito di accertamento ispettivo

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 2 del 20 gennaio 2016, precisa che il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per libera scelta ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, non può godere dell'esonero contributivo triennale di cui all'art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

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Validità dei rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi

In risposta all'istanza di Interpello n. 5 del 20 gennaio 2016, avanzata dall'ANIA, il Ministero del Lavoro è intervenuto per fornire chiarimenti in merito ai rapporti di collaborazione tra produttori ed intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione, alla luce dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 che ha previsto il 'superamento del contratto di lavoro a progetto' e l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei casi di rapporti di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche riguardo ai tempi ed al luogo di lavoro. Il Ministero precisa che i rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi non rientrano nel campo applicativo della suddetta disposizione, nella misura in cui gli stessi siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali del c.d. Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs n. 209/2005).

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