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Qualificazione del rapporto di lavoro: lo svolgimento concreto dell'attività prevale sulla volontà delle parti

La Corte di Cassazione ha ribadito la supremazia del concreto svolgimento della prestazione lavorativa, rispetto alla volontà delle parti, al fine di qualificare correttamente il rapporto di lavoro: nel caso in specie, il designer d'interni assunto come dipendente da un'azienda si vede ricondurre il rapporto alla prestazione di lavoro autonomo, in quanto più coerente con la qualità professionale di architetto del lavoratore.Nella Sentenza n. 8376 del 27 aprile 2016, i giudici della Cassazione hanno evidenziato come la volontà delle parti all'atto della stipula del contratto possa venire meno di fronte alle reali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto le parti potrebbero voler eludere la disciplina legale in materia, a partire dagli obblighi contributivi, oppure potrebbero non trovarsi in rapporti di forza paritari. Questi elementi fanno si che sia solo il concreto svolgimento della prestazione possa portare a qualificare correttamente il rapporto lavorativo e, nel caso in specie, far prevalere la natura autonoma rispetto a quella subordinata.

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Nullo il licenziamento per insubordinazione del dipendente che utilizza beni aziendali per fini personali

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, ribaltando il verdetto della Corte d'Appello, ha ritenuto nullo il licenziamento per insubordinazione operato da un'azienda nei confronti di un dipendente che aveva utilizzato un bene aziendale per fini personali, in quanto tale comportamento non costituisce 'insubordinazione'.I giudici della corte suprema hanno infatti spiegato, nella Sentenza n. 8236 depositata il 26 aprile 2016, che la nozione di 'insubordinazione' attiene alla condotta del lavoratore che si rifiuti di ottemperare ad una direttiva o ad un ordine, giustificato e legittimo, di svolgere una diversa attività o un diverso compito. Nel caso in specie, la condotta del lavoratore non integra tali estremi e quindi, venendo a mancare la motivazione del licenziamento, l'atto deve considerarsi nullo.

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Codice identificativo dei contratti di locazione e dichiarazione dei redditi: Risoluzione delle Entrate

Per agevolare il contribuente/consulente nella compilazione del quadro RB, nelle ipotesi di immobili locati a canone concordato e/o a cedolare secca, l'Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione in merito alla compilazione della Sezione II di tale quadro.Con Risoluzione 27 aprile 2016, n. 31, l'Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che, per quest'anno, in alternativa al codice identificativo del contratto, sarà possibile riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione (data, serie, numero e codice ufficio) anche in caso di:registrazione telematica tramite Siria e Iris (codice 3P);registrazione telematica tramite altre applicazioni (codice 3T).Si noti che le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni non prevedono la possibilità di indicare tali codici (3P e 3T) nel campo serie dei righi da RB11 a RB13; diversamente, in data 27 aprile 2016 sono state aggiornate le specifiche tecniche (Allegato C) che da oggi consentono la possibilità di inserire in tale campo oltre ai codici 3, 3A e 3B anche i codici 3P e 3T (evitando problematiche in fase di controllo/invio delle dichiarazioni).

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Lavoratori in mobilità e assegno integrativo: termine perentorio per la domanda

L'INPS, nel Messaggio n. 1841 del 27 aprile 2016, fornisce chiarimenti in merito all'assegno integrativo spettante al lavoratore in mobilità che accetti un'offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, con un livello retributivo inferiore rispetto a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro.L'Istituto chiarisce che la domanda di assegno integrativo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale termine decadenziale si configura come perentorio, per cui lo spirare dello stesso determina l'inaccoglibilità della domanda.

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Beni culturali anche per l'assolvimento delle imposte di successione, Risoluzione

Con Risoluzione 21 aprile 2016, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha rinominato il codice tributo '6836'.In particolare, il documento di prassi precisa che, al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte previste dall'art. 28 bis, D.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 39, D.Lgs. n. 346/1990, mediante l'utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere, il codice tributo 6836 è cosi ridenominato 'Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere – art. 28 bis del D.P.R. n. 602/1973 e art. 39 del D.Lgs n. 346/1990'.

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Ridenominati i codici tributo per la rivalutazione dei beni d'impresa: Risoluzione

Con Risoluzione 26 aprile 2016, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a ridenominare i codici tributo '1811' e '1813' per il versamento, tramite Mod. F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione. Tale possibilità è stata reintrodotta dall'art. 1, commi da 889 a 897, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.In particolare, i codici tributo sopracitati, istituiti rispettivamente con le Risoluzioni n. 33/2006 e n. 60/2014, sono stati così ridenominati:'1811' denominato 'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015';'1813' denominato 'Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 891, legge n. 208/2015'.

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Licenziamento illegittimo se la motivazione è la mera invalidità del lavoratore

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8248 del 26 aprile 2016, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore dopo l'accertamento dell'invalidità dello stesso, se non si riscontrano altre motivazioni a sostegno dell'atto deciso dal datore di lavoro.Nel caso in specie, un lavoratore dichiarato non vedente viene licenziato dal datore di lavoro per inabilità alle mansioni: la mancata indicazione dei compiti che lo stesso non può più svolgere a causa dell'invalidità, però, rende illegittimo il licenziamento, tanto più che il lavoratore ha svolto normalmente la sua mansione fino all'ultimo giorno di lavoro, anche dopo l'accertamento dell'invalidità.

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Detenzione sostituibile con pena pecuniaria per l'omesso versamento contributivo oltre i 10.000 euro

Con la Sentenza n. 17103 del 26 aprile 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla mutuabilità della pena detentiva breve in quella pecuniaria, in caso di omissione contributiva per importi oltre i 10.000 euro.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che la pena detentiva breve può sempre essere sostituita da quella pecuniaria a discrezione del giudice, che può valutare la solvibilità del condannato anche quando questi versi in situazione economica disagiata.

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Niente licenziamento per mancata tempestività della contestazione

Secondo la Corte di Cassazione va annullata con rinvio la sentenza di merito che ritiene legittimo il licenziamento disciplinare nei confronti del rappresentante che non si è recato dal cliente, in quanto l'ulteriore addebito costituisce l'ultima frazione di un'unica condotta integrante il medesimo inadempimento, dopo l'annullamento della precedente sanzione. Con la Sentenza n. 8235 del 26 aprile 2016 viene precisato che la contestazione dell'episodio risulta tardiva e surrettizia, vista l'inidoneità della prima iniziativa disciplinare a determinare l'estinzione del rapporto lavorativo.

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Cassazione: nullo il licenziamento del dirigente se la contestazione è generica

Con la Sentenza n. 8246 del 26 aprile 2016 la Cassazione afferma la nullità del licenziamento del dirigente, quando la contestazione degli addebiti non è ben motivata e circostanziata.Nello specifico, la Suprema Corte ritiene che le garanzie nel procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 trovano applicazione, nel caso di licenziamento di un dirigente, anche a prescindere dalla sua collocazione nell'impresa, e sia in presenza di comportamento negligente che di un comportamento tale da recidere il vincolo fiduciario.

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