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Riammissione al pagamento rateale, Circolare

Con Circolare 22 aprile 2016, n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla riammissione al pagamento rateale per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti per adesione o acquiescenza (commi da 134 a 138, Legge di Stabilità 2016).Il documento di prassi illustra:l'ambito di applicazione della norma;il procedimento per la riammissione alla rateazione;il procedimento di verifica dei pagamenti e lo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.In particolare, la Circolare precisa che i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 sono riammessi al pagamento rateale, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette, qualora versino la prima delle rate scadute entro il 31 maggio.

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Patent box: integrazioni da effettuare entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza di ruling

Con Comunicato 22 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a correggere il termine entro cui presentare la documentazione da allegare all'istanza di ruling per l'accesso al regime agevolato del Patent box.In particolare, per le istanze inviate entro il 31 marzo 2016, il termine corretto per integrare la documentazione è quello di 150 giorni (come previsto dal Provvedimento 23 marzo 2016), anziché 180 come erroneamente indicato, a causa di un refuso, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2016, n. 11.

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Trattamento speciale di disoccupazione edile: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 16 del 20 aprile 2016, fornisce chiarimenti in merito al trattamento speciale di disoccupazione edile (art. 11 della Legge n. 223/1991). Tale trattamento è concesso, in presenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione, fino al 31 dicembre 2016 in quanto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.Il Ministero ricorda che i requisiti per l'accesso a tale trattamento sono stati fissati dalla Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 e pertanto, per usufruire della disoccupazione speciale edile, le condizioni e i requisiti in essa contenuti debbano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.

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Adozione del licenziamento a partire dalla scadenza del termine per le giustificazioni

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito che il termine finale per l'irrogazione del provvedimento espulsivo previsto dal contratto collettivo decorre dalla scadenza del termine per le controdeduzioni, nonostante il lavoratore abbia presentato le giustificazioni prima del decorso integrale dei 5 giorni (art. 7, comma 5 della Legge n. 300/1970). In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8180 del 22 aprile 2016, ha chiarito che tale termine è stabilito a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, ossia al fine di evitare che l'intimazione del recesso avvenga prima del suo decorso se il lavoratore non ha ancora reso le giustificazioni. Pertanto, il termine finale fissato dal contratto collettivo per l'adozione della sanzione espulsiva si calcola, comunque, a partire dalla scadenza dei 5 giorni per le giustificazioni, anche se l'interessato le ha rese antecedentemente.

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TFR: quando il Fondo di Garanzia interviene anche per aziende non soggette a procedure concorsuali

Con la Sentenza n. 8072 depositata il 21 aprile 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito all'esigibilità del TFR dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, in un particolare caso di azienda non soggetta alla disciplina delle procedure concorsuali.Nello specifico è il caso di una lavoratrice alla quale spettavano le ultime tre mensilità da un'impresa sas con unico socio deceduto, azienda che non era soggetta a procedura concorsuale in quanto ditta artigiana e da qui la richiesta della dipendente al Fondo di Garanzia.La Suprema Corte ha dato ragione alla lavoratrice in quanto ha riconosciuto come presupposti per l'intervenuto del Fondo:l'esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale el'insufficienza del patrimonio ereditario.

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Ministero del Lavoro: precisazioni sulla CIG nel settore agricolo

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 17 del 20 aprile 2016, precisa che:anche a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015continuano a essere destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo le seguenti categorie di lavoratori subordinati: operai agricoli, impiegati e quadri.

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La testimonianza dell'investigatore privato non è sufficiente per un licenziamento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8070 del 21 aprile 2016, ha stabilito che la testimonianza dell'investigatore privato, assunto dall'azienda per controllare un dipendente, che riferisce di un colloquio con una vicina di casa dell'interessato, non è sufficiente a legittimare il licenziamento per giusta causa del lavoratore.Nel caso in specie, un dipendente aveva chiesto un congedo parentale per alcuni giorni. L'investigatore riferisce di aver saputo, da una vicina di casa dell'interessato, che il lavoratore, nel periodo del congedo anziché andare ad assistere i genitori è partito per una vacanza con la compagna. L'azienda ha quindi licenziato per giusta causa il lavoratore, che dopo aver vinto in secondo grado, si vede dar ragione anche dai giudici di Cassazione, che affermano 'la testimonianza de relato dell'investigatore su dichiarazioni rese da persona non identificata né identificabile – peraltro riferita da soggetto legato da un rapporto oneroso a favore dell'altra parte – e della quale si sconoscono generalità, caratteristiche, qualità ed affidabilità, non è di per sé fonte di prova del fatto da dimostrare'. In sostanza, manca la prova del fatto contestato, e senza di questa il licenziamento non può che essere dichiarato illegittimo.

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Codici tributo per i crediti d'imposta previsti per l'agricoltura e la pesca: Risoluzione

Con Risoluzione 20 aprile 2016, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, D.L. n. 91/2014.In particolare, per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in esame, è previsto che:il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione; l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal MIPAAF.A tal fine, l'Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:'6863' denominato 'Credito d'imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura - COMMERCIO ELETTRONICO - art. 3, c. 1, D.L. n. 91/2014';'6864' denominato 'Credito d'imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura - RETI DI IMPRESE - art. 3, c. 3, D.L. n. 91/2014'.

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Canone RAI: rinvio al 16 maggio per l'autodichiarazione

Con Nota 20 aprile 2016, n. 9668, il MISE chiarisce cosa si intende per 'apparecchio televisivo' e quali dispositivi sono esclusi dal pagamento del canone RAI in bolletta. Con Provvedimento 21 aprile 2016 l'Agenzia delle Entrate recepisce i chiarimenti del MISE ed in particolare:rinvia al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione per il non possesso dell'apparecchio televisivo, sia in forma cartacea che online, con effetto per l'intero canone dovuto per il 2016; aggiorna le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva tenendo conto dei chiarimenti sulla definizione di 'apparecchio televisivo' contenuti nella Nota del MISE.Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono sostituiti da quelli approvati con provvedimento 21 aprile 2016. Le dichiarazioni di esenzione già presentate restano comunque valide.

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Valida la co.co.pro se dal contratto si desumono anche solo gli obiettivi economico-sociali del DDL

Con la Sentenza n. 7716 del 19 aprile 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito alla legittimità di una vecchia collaborazione a progetto, nel caso in cui l'obiettivo non emerga esplicitamente dal contratto.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che, nel caso di specie, il rapporto poteva ritenersi valido e non essere ricondotto a subordinazione, in quanto dal contratto si desumevano gli obiettivi economico-sociali che il committente si prefissava di ottenere utilizzando la collaborazione.

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