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Dirigenti PMI: contributi a PREVINDAPI per l'anno 2016

Con la Circolare n. 35 del 30 marzo 2016 il PREVINDAPI, Fondo di previdenza complementare per i dipendenti delle piccole e medie industrie, comunica i versamenti dovuti per i dirigenti per l'anno 2016.Oltre a rendere noto che la contribuzione dovuta per l'anno 2016 rimane invariata rispetto al 2015, il Fondo fornisce tra le atre cose indicazioni anche in merito ai termini e modalità di pagamento dei contributi e definizione delle classi di appartenenza dei dirigenti iscritti.

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Fondo di integrazione salariale: pubblicato il Decreto attuativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016 il Decreto 3 febbraio 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze intervengono per adeguare il Fondo di solidarietà residuale (che dal 1° gennaio 2016 ha assunto la nuova denominazione di Fondo di integrazione salariale) alle norme previste dal D.Lgs n. 148/2015 recante 'Disposizioni per il riordino della normava in materia di ammortizzatori sociali'.

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Regime fiscale per lavoratori impatriati: provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate

Il D.Lgs n. 147/2015, ha introdotto, all'art. 16, uno speciale regime fiscale per i lavoratori impatriati: si tratta di un abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% per il periodo d'imposta in cui tali lavoratori trasferiscono in Italia la loro residenza e per i quattro successivi. Destinatari della misura agevolativa sono i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. prot. 46244 del 29 marzo 2016, fornisce istruzioni operative relativamente alle modalità di esercizio dell'opzione e di riconoscimento del beneficio fiscale.

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Premi di produttività: al via la detassazione

È stato firmato il Decreto interministeriale 25 marzo 2016 che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10%. È significativamente ampliata la platea dei beneficiari con l'aumento a 50.000 euro annui del limite dei redditi di lavoro subordinato che consentono l'accesso all'imposta sostitutiva. Diminuisce, però, il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a tassazione agevolata, fissato a 2.000 euro annui (ovvero 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). L'applicazione della detassazione è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. È, infine, prevista la detassazione dei trattamenti di welfare aziendale fruiti in alternativa ai premi aziendali.

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Operazioni di acquisizione con indebitamento, Circolare delle Entrate

Con Circolare 30 marzo 2016, n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento c.d. 'leverage buy out'.In particolare, il documento di prassi descrive il trattamento delle componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi originati da prestiti contratti da un'apposita società veicolo (Special Purpose Vehicle, SPV), posta in essere per l'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata bersaglio o obiettivo (Target).Inoltre, la Circolare precisa che per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da tali operazioni rispettano il principio di inerenza e quindi sono considerati deducibili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 96, TUIR e dalle regole relative al transfer pricing.

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Niente licenziamento del lavoratore per minacce al datore se non previsto dal CCNL

In merito al licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, pur essendo in malattia, si reca al lavoro e si rivolge al datore con frasi minacciose, in quanto il contratto collettivo non prevede tale sanzione per quel tipo di comportamento. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 6165 del 30 marzo 2016, ha sottolineato che se il diverbio non è seguito dalle vie di fatto la sanzione espulsiva risulta sproporzionata se più grave di quella stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Inoltre, i precedenti disciplinari costituiscono soltanto uno dei parametri per la verifica della gravità dell'infrazione e non possono essere utilizzati per dare concretezza ad un addebito del tutto inidoneo ad integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

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Integrazione in deroga nei call- center: i chiarimenti del Ministero sulla durata

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15 del 29 marzo 2016, fornisce chiarimenti in merito alla durata dell'integrazione salariale in deroga prevista per gli anni 2015 e 2016, a favore dei lavoratori del settore dei call-center (Decreto Interministeriale n. 22763/2015).Al riguardo il Ministero ricorda che tale trattamento è concedibile sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi, e precisa che 'in presenza di accordo siglato nell'anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, è possibile concedere il trattamento di durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016'.

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Successione: nuovi codici tributo, Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 25 marzo 2016, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da '1530' a '1537' per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (T.U. n. 346/1990).Per la corretta identificazione, nel modello F24, del soggetto "defunto", è stato previsto il codice identificativo "08".Inoltre, il documento di prassi ha definito, anche i codici tributo da 'A140' a 'A192', da indicare nel modello F24, per il versamento delle somme dovute a seguito di:avvisi di liquidazione;definizione per acquiescenza o pagamento spontaneo di avvisi di accertamento o di liquidazione;definizione delle sole sanzioni;accertamento con adesione;conciliazione giudiziale.Tali codici saranno operativi a partire dal 1° aprile 2016.

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Infortunio in itinere: l'uso della bicicletta parificato a quello del mezzo pubblico

Con Circolare n. 14 del 25 marzo 2016, l'INAIL interviene in materia di infortunio in itinere in caso di utilizzo della bicicletta a seguito nelle novità introdotte dalla Legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016). Quest'ultima disposizione ha introdotto il principio in base al quale l'uso della bicicletta deve intendersi sempre 'necessitato' in conseguenza dei positivi effetti sull'ambiente. Conseguentemente, l'Istituto, superando le istruzioni impartite in passato, chiarisce che non effettuerà più alcuna istruttoria volta ad accertare la necessità dell'utilizzo del mezzo privato per chi subisca un infortunio andando al lavoro in bicicletta.

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Depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali: istituita la causale per il versamento in F24 delle sanzioni amministrative

Come noto, con l'emanazione D.Lgs n. 8/2016, recante 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67', in vigore dal 6 febbraio 2016, sono state depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l'omesso versamento di ritenute previdenziali. In particolare è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento sia di importo inferiore ad euro 10.000.A seguito di ciò l'INPS ha chiesto l'istituzione di una causale per il versamento all'Istituto delle suddette sanzioni amministrative tramite il Mod. F24. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 ha istituito la causale 'SAMM' denominata 'Sanzioni amministrative - articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni' da esporre nella sezione 'INPS' del Mod. F24.

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