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Adeguamento dei sistemi di autenticazione INAIL per l'accesso ai servizi online

Con Circolare n. 81 del 30 novembre 2015, l'INAIL rende note le modifiche introdotte al fine di elevare il livello di sicurezza delle operazioni di identificazione e di autenticazione informatica dei propri utenti e fornisce le indicazioni relative alle nuove modalità di accesso ai servizi on line da parte degli stessi. In particolare, i servizi saranno accessibili esclusivamente tramite le nuove credenziali dispositive basate sul codice fiscale del rappresentante legale della ditta o di un suo delegato 'delegato ai servizi', non più, dunque, tramite codice ditta e password.È stato, inoltre, istituito il profilo 'Datore di lavoro' per l'accesso esclusivo ai servizi online per l'invio delle denunce di infortunio e malattia professionale e delle dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.L'Istituto precisa chele vecchie utenze 'codice ditta' e le nuove utenze 'legale rappresentante ditta' continueranno a coesistere fino al 30 aprile 2016;dal 1° settembre 2016 saranno disattivate tutte le utenze generiche 'codice ditta'.

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Voluntary disclosure: Provvedimento

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2015, n. 277, la Legge 20 novembre 2015, n. 187, di conversione del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, con il quale è stata disposta la proroga al 30 novembre 2015 per la presentazione delle istanze di adesione alla procedura della voluntary disclosure.Inoltre, in data 27 novembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un altro Provvedimento relativamente alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che i contribuenti, che hanno presentato dopo il 10 novembre l'istanza per la voluntary disclosure, possono presentare, tramite PEC, apposita richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento alternativamente presso:il Centro operativo di Pescarauna Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la Direzione Provinciale di Trento,indicando la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti.

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Credito d'imposta per le imprese che assumono detenuti, Provvedimento

Con Provvedimento 27 novembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3, L. n. 193/2000, a favore delle imprese per l'assunzione di detenuti semiliberi o di internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno (art. 21, L. n. 354/1975), di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono attività formative.In particolare, il provvedimento dispone che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 esclusivamente attraverso i servizi Entratel e Fisconline nel limite concesso dal Ministero della Giustizia. Con Risoluzione l'Agenzia delle Entrate istituirà l'apposito codice tributo per la fruizione del credito in oggetto.L'amministrazione finanziaria effettua dei controlli automatizzati e nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo il relativo modello F24 viene scartato.Le disposizioni contenute nel Provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2016 e a partire da tale data è soppresso anche il codice tributo 6741.

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Maxi-sanzione: gli ispettori non possono fare alcuna valutazione in ordine alla fattibilità dell'ottemperanza alla diffida

Il Ministero del Lavoro, con la Nota protocollo n. 20549 del 26 novembre 2015, chiarisce, in materia di maxi-sanzione per lavoro irregolare e diffida obbligatoria, che il personale ispettivo non può fare alcuna valutazione in ordine alla fattibilità dell'ottemperanza alla diffida.Il Ministero precisa che 'la diffida costituisce elemento soggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima che, in qualche misura, bilancia gli oneri sostenuti dal datore per il mantenimento del rapporto di lavoro.'

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Chiarimenti sui periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga

L'INPS, con Messaggio n. 7189 del 27 novembre 2015, è intervenuta in materia di mobilità in deroga, confermando che i decreti regionali non possono prevedere concessioni di trattamenti per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento o a trattamenti già conclusi. Ciò si verifica anche in caso di interruzione della fruizione del trattamento da parte dei lavoratori in mobilità in deroga, allo scopo di iniziare un'attività di lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, nelle suddette ipotesi, non si potrà dar corso alla decretazione regionale e alle Sedi territorialmente competenti è fatto obbligo di informare, attraverso le Sedi regionali di riferimento, la Regione o Provincia autonoma interessata, sull'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento concessorio.

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INPS: i chiarimenti sulla NASPI dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act

A seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act l'INPS, nella Circolare n. 194 del 27 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'indennità NASpI. In particolare, l'Istituto fornisce precisazioni in merito:al procedimento di calcolo;al requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Infine, l'INPS fornisce le prime indicazioni in merito alle sanzioni, in assenza di giustificato motivo, in caso di mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva.

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Notifica illegittima se il contribuente è 'sconosciuto in loco' senza le dovute ricerche: Cassazione

Con Ordinanza 25 novembre 2015, n. 24082, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la notifica della cartella di pagamento qualora il messo notificatore si sia limitato ad annotare, senza effettuare ulteriori ricerche, che il contribuente risulti 'sconosciuto in loco'.In particolare, i Giudici hanno affermato che 'dalla mera attestazione «sconosciuto sui citofoni» e «sconosciuto in loco» non emerge, infatti, se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta - e, in ipotesi, quali - per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse «sconosciuto sui citofoni»'.

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Responsabile il datore per l'infortunio anche senza violazione di norme specifiche sulla sicurezza

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46979 depositata il 26 novembre 2015, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio mortale occorso al lavoratore anche qualora non vi siano state violazioni di norme specifiche sulla sicurezza: è sufficiente la mancata adozione degli accorgimenti per l'integrità dei dipendenti previsti dal Codice Civile.Pertanto, sebbene non fosse necessario installare delle impalcature di sostegno previste dal TU Sicurezza, in quanto la lavorazione si svolgeva ad un'altezza inferiore a due metri dal suolo, la Corte ha ravvisato comunque la violazione dell'articolo 11, comma 7, lettera d) del DPR n. 547/1955, in virtù del quale i lavori all'aperto devono essere strutturati in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere, nonché la violazione del principio generale di diligenza e prudenza posto dal Codice Civile, secondo il quale il datore deve sempre e comunque prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

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Accordo interconfederale sulla rappresentanza nel terziario

In data 26 novembre 2015, tra Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil è stato stipulato l'accordo interconfederale sulla rappresentanza per il terziario, mutuato dal Testo unico sottoscritto tra sindacati e Confindustria il 10 gennaio 2014, che regolamenta la contrattazione collettiva nazionale di categoria, la misurazione della rappresentatività e le modalità della sua rilevazione. In particolare, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene determinata sulla base del numero delle deleghe per la trattenuta del contributo associativo datoriale, dei voti ottenuti alle elezioni delle RSU, del numero di vertenze rappresentate nel corso del triennio antecedente all'avvio dei negoziati per il rinnovo del CCNL, delle pratiche per la disoccupazione certificabili dall'INPS. La partecipazione alla contrattazione è consentita alle organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%.

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Niente mobbing e demansionamento per l'inattività del lavoratore

Secondo la Corte di Cassazione non si è in presenza di demansionamento né di mobbing, qualora l'inattività di fatto del lavoratore in azienda sia seguita al rifiuto di un nuovo incarico offertogli; pertanto è da escludersi il risarcimento a suo favore del danno non patrimoniale. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24064 del 25 novembre 2015, ha precisato che il dipendente ha rifiutato l'offerta di passare ad altro incarico senza riuscire a dimostrare che si trattava di mansioni dequalificanti, con relativo danno alla propria professionalità e, quindi, la successiva inoperosità non può essere addebitata al datore di lavoro.

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