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La mancanza di intenzionalità nel sottrarsi alla visita fiscale impedisce il licenziamento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4695 del 10 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento operato dall'azienda nei confronti del lavoratore in malattia che è risultato assente al controllo fiscale del medico della ASL competente, qualora l'assenza dello stesso non sia intenzionale e quindi non vi sia stata volontà di eludere il controllo fiscale.Nel caso in specie, il lavoratore aveva indicato il proprio domicilio come indirizzo di reperibilità. Il medico si era recato presso la residenza del lavoratore per il primo controllo fiscale, non trovandolo. Durante la visita alla ASL del giorno successivo, il lavoratore era stato dichiarato non idoneo a riprendere il lavoro. Nel pomeriggio, un'altra visita fiscale – stavolta all'indirizzo di domicilio – non aveva trovato il lavoratore a casa e questi il giorno successivo non si era presentato alla ASL per una nuova visita, dato l'esito della visita appena conclusa. I giudici della Corte Suprema, contrariamente alla corte territoriale, non avendo riscontrato l'intenzione di sottrarsi alla visita medica da parte del lavoratore, hanno pertanto dichiarato illegittimo il licenziamento.

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Assegno d'invalidità solo considerando anche la 'personalità professionale dell'assicurato'

Con la Sentenza n. 4710 del 10 marzo 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito all'attribuzione dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS in caso del conclamarsi della riduzione della capacità lavorativa.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che ai fini dell'attribuzione dell'assegno, la menomazione fisica o psichica del lavoratore va considerata in relazione alla sua capacità di svolgere ancora le sue mansioni o mansioni equivalenti, valutando quindi anche la 'personalità professionale dell'assicurato'.

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Tasso ufficiale di riferimento (TUR) ridotto allo 0,00%

Il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dallo 0,05% allo 0,00% a partire dal 16 marzo 2016.Tale riduzione è stata decisa dalla Banca Centrale Europea, come risulta dal Comunicato stampa diffuso in data 10 marzo 2016.

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Dimissioni e risoluzione consensuale: domani entra in vigore la nuova procedura

A partire da domani, 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere comunicate (o revocate) esclusivamente con modalità telematiche, pena l'inefficacia dell'atto.Al fine di agevolare l'invio della comunicazione telematica da parte dei lavoratori interessati e dei soggetti abilitati il Ministero del Lavoro ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale:due video tutorial (uno per i cittadini e l'altro per i soggetti abilitati);le FAQ sulla nuova procedura telematica delle dimissioni volontarie.

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Modificate le istruzioni e le specifiche tecniche del Mod. 730/2016: Provvedimento

Con Provvedimento 9 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle istruzioni del Mod. 730/2016 (approvate con Provvedimento 15 gennaio 2016), tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia con la Circolare 2 marzo 2016, n. 3 in risposta ad alcuni quesiti posti da CAF ed altri operatori.In particolare, tra gli interventi apportati, si segnala l'introduzione nelle istruzioni alla colonna 1 ('Tipo di intervento'), righi da E61 a E63, Sezione IV 'Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%)', dei seguenti codici:'5' dedicato all'indicazione in dichiarazione delle spese per acquisto e posa in opera di schermature solari;'6' relativo alle spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.Si segnala, inoltre, che con un distinto Provvedimento datato 9 marzo 2016 sono state modificate anche le specifiche tecniche del Mod. 730/2016.

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Versamento somme dovute a seguito del controllo automatizzato: nuovi codici tributo

Con Risoluzione 9 marzo 2016, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973.In particolare, qualora il destinatario delle comunicazioni inviate voglia versare solo quota dell'importo complessivamente richiesto, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:"997B"- art. 36-bis D.P.R. n. 600/73. recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Imposta;"998B"- art. 36-bis D.P.R. n. 600/73. recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Interessi;"999B"- art. 36-bis D.P.R. 600/73. recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Sanzioni.I corrispondenti codici tributo da utilizzare in autoliquidazione sono 1655 ed 165E.Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo 962A, 963A e 964.

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'EBIFORM': istituita la causale per il versamento dei contributi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 10/E del 9 marzo 2016, ha istituito, per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi a favore dell'Ente bilaterale per la formazione professionalizzante in artigianato, agricoltura, costruzioni, industria, servizi e delle attività socio educative (EBIFORM), la causale 'EBIF'.

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Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali: Provvedimento

Con Provvedimento 8 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali in favore degli studenti, iscritti a conservatori/istituti pareggiati, nonché del relativo credito d'imposta in favore del produttore/rivenditore, come previsto dall'art. 1, comma 984, Legge di Stabilità 2016.In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:gli studenti, in regola con il pagamento delle tasse e contributi in riferimento agli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017, possono beneficiare del contributo in esame una sola volta per il 2016:presentando al rivenditore all'atto dell'acquisto un certificato di iscrizione al conservatorio o istituto pareggiato (detti istituti devono rientrare tra quelli elencati nell'Allegato 1 del Provvedimento in esame), in cui devono essere indicati alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi); il rivenditore dello strumento musicale, prima di concludere la vendita, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici Fisconline o Entratel, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo di IVA e l'ammontare del contributo. A tal punto, il sistema verificherà l'ammissibilità all'agevolazione e rilascerà apposita ricevuta in relazione alla fruibilità o meno del credito d'imposta.

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Credito d'imposta per autotrasportatori: Nota delle dogane

Con Nota 7 marzo 2016 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito dei chiarimenti in merito alla fruizione del credito d'imposta previsto a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che trasportano persone alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.In particolare, l'Agenzia precisa che sono ammessi al beneficio fiscale esclusivamente gli esercenti in possesso di veicoli di categoria euro 3 o superiore e non i veicoli muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato in quanto detti dispositivi portano solo ad una riduzione di immissioni nocive e non soddisfano altri requisiti (ad es. i sistemi di sicurezza).

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Niente licenziamento senza la prova dell'offerta di stipula di un patto di demansionamento

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per soppressione del posto di lavoro, in quanto nonostante l'impossibilità della sua adibizione alle precedenti mansioni non gli è stata offerta la stipula di un patto di demansionamento.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4509 dell'8 marzo 2016, ha sottolineato che al datore spetta la prova non solo dell'insussistenza, al momento del recesso, di alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa ma anche di aver offerto all'interessato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori compatibili con l'organizzazione aziendale.

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